Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Gli  interventi  di  cui  alla  presente  legge  sono   gestiti
direttamente dalla Regione in deroga a quanto  previsto  dalla  legge
regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di
finanza locale), al fine  di  garantire  una  gestione  coordinata  e
omogenea degli interventi. 
  2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione  della  presente
legge e' determinato in annui  euro  304.500  a  decorrere  dall'anno
2013, di cui annui euro 284.500 a carico del bilancio  di  previsione
della Regione e annui euro 20.000 a carico del bilancio del consiglio
regionale. Per l'applicazione dell'art. 5 sono destinati euro  20.000
e per l'applicazione dell'art. 8 sono destinati euro 40.000,  di  cui
euro 20.000 a carico del bilancio del consiglio regionale. 
  3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura  e  finanziamento  nel
bilancio del consiglio regionale e  nella  parte  I  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio di previsione della  Regione  per
il triennio 2013/2015  nell'UPB  1.4.2.11.  (Interventi  correnti  di
finanza  locale  con  vincolo  di  destinazione  nel  settore   delle
politiche sociali). 
  4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad  apportare,  con  propria  deliberazione  su  proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
    Aosta, 25 febbraio 2013. 
 
                              ROLLANDIN