Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono gestiti direttamente dalla Regione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea degli interventi. 2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in annui euro 304.500 a decorrere dall'anno 2013, di cui annui euro 284.500 a carico del bilancio di previsione della Regione e annui euro 20.000 a carico del bilancio del consiglio regionale. Per l'applicazione dell'art. 5 sono destinati euro 20.000 e per l'applicazione dell'art. 8 sono destinati euro 40.000, di cui euro 20.000 a carico del bilancio del consiglio regionale. 3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura e finanziamento nel bilancio del consiglio regionale e nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.4.2.11. (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali). 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 25 febbraio 2013. ROLLANDIN