Art. 2 Interventi della Regione 1. La Regione, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, attua i seguenti interventi e attivita': a)promuove iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica; b) promuove la diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali; c) assicura alle donne che subiscono violenza di genere il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrita' fisica e la propria dignita'; d) garantisce accoglienza, protezione, solidarieta', sostegno e soccorso a tutte le donne vittime di violenza di genere, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonche' ai loro figli, minori o diversamente abili; e) promuove e sostiene l'attivita' del centro donne contro la violenza di cui all'art. 6, di seguito denominato centro antiviolenza; f) promuove la formazione degli operatori del settore; g) promuove l'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 9; h) promuove la piu' ampia conoscenza delle attivita' e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti. 2. La Regione, per favorire l'attuazione integrata delle attivita' di cui al comma 1, approva il Piano triennale di cui all'art. 3, seguendo, in particolare, quattro linee di intervento: a) realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese; b) stipula di accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realta' associative e di volontariato, le forze dell'ordine e il centro antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale gia' esistente; c) orientamento e accompagnamento delle vittime della violenza di genere nel mercato del lavoro; d) il coinvolgimento della popolazione in campagne di prevenzione e di educazione. 3. La Regione garantisce, inoltre, i fondi necessari per il funzionamento del servizio di prima accoglienza per donne sole o con figli minori, maltrattate o in situazione di emergenza notturna, di cui all'art. 7, per assicurare un primo sostegno finalizzato al superamento del disagio.