Art. 2 
 
                      Interventi della Regione 
 
  1. La  Regione,  per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui
all'art. 1, attua i seguenti interventi e attivita': 
    a)promuove iniziative di prevenzione della violenza di  genere  e
di   contrasto   alla   stessa,   anche   attraverso   un'opera    di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica; 
    b) promuove la diffusione della cultura  del  rispetto  reciproco
tra  i  sessi,  anche  con  il   coinvolgimento   delle   istituzioni
scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali; 
    c) assicura alle  donne  che  subiscono  violenza  di  genere  il
diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare
la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria  integrita'
fisica e la propria dignita'; 
    d) garantisce accoglienza, protezione, solidarieta',  sostegno  e
soccorso  a  tutte  le  donne  vittime   di   violenza   di   genere,
indipendentemente dalla loro cittadinanza,  nonche'  ai  loro  figli,
minori o diversamente abili; 
    e) promuove e sostiene l'attivita' del  centro  donne  contro  la
violenza  di  cui  all'art.   6,   di   seguito   denominato   centro
antiviolenza; 
    f) promuove la formazione degli operatori del settore; 
    g) promuove l'emersione del fenomeno della  violenza  di  genere,
anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'osservatorio
regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 9; 
    h) promuove la piu' ampia  conoscenza  delle  attivita'  e  delle
problematiche  di  cui  alla  presente  legge,  mediante   specifiche
campagne informative e anche attraverso la creazione di  un  apposito
portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti. 
  2. La Regione, per favorire l'attuazione integrata delle  attivita'
di cui al comma 1, approva il Piano  triennale  di  cui  all'art.  3,
seguendo, in particolare, quattro linee di intervento: 
    a) realizzazione  di  un  sistema  regionale  di  monitoraggio  e
valutazione delle azioni intraprese; 
    b)  stipula  di   accordi   di   programma   tra   le   pubbliche
amministrazioni e di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche
e private,  le  realta'  associative  e  di  volontariato,  le  forze
dell'ordine e il centro antiviolenza,  volti  a  rafforzare  la  rete
territoriale gia' esistente; 
    c) orientamento e accompagnamento delle vittime della violenza di
genere nel mercato del lavoro; 
    d) il coinvolgimento della popolazione in campagne di prevenzione
e di educazione. 
  3. La  Regione  garantisce,  inoltre,  i  fondi  necessari  per  il
funzionamento del servizio di prima accoglienza per donne sole o  con
figli minori, maltrattate o in situazione di emergenza  notturna,  di
cui all'art. 7, per  assicurare  un  primo  sostegno  finalizzato  al
superamento del disagio.