Art. 3 Piano triennale 1. La Giunta regionale predispone, sulla base delle indicazioni del Forum, il piano triennale degli interventi, che fissa gli indirizzi e definisce le priorita' delle azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e che e' approvato dal consiglio regionale. 2. Il piano e' diretto a orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere.