Art. 3 
 
                           Piano triennale 
 
  1. La Giunta regionale predispone, sulla base delle indicazioni del
Forum, il piano triennale degli interventi, che fissa gli indirizzi e
definisce le priorita' delle azioni da adottare per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alla presente legge e  che  e'  approvato  dal
consiglio regionale. 
  2. Il piano e' diretto a orientare e coordinare l'azione di tutti i
soggetti,  pubblici  e  privati,  in  materia  di  sensibilizzazione,
prevenzione e contrasto della violenza di genere.