Art. 4 
 
     Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere 
 
  1. E'  istituito,  presso  la  struttura  regionale  competente  in
materia di politiche  familiari  e  sociali,  di  seguito  denominata
struttura competente, il Forum permanente contro  le  molestie  e  la
violenza di genere, di seguito denominato Forum. 
  2. Il Forum e' sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e  la
societa' in materia di  prevenzione  e  contrasto  alla  violenza  di
genere. 
  3. Il Forum fornisce le  indicazioni  sulla  base  delle  quali  la
Giunta predispone il piano triennale degli  interventi  di  cui  alla
presente legge. 
  4. Il Forum e' istituito con deliberazione della  Giunta  regionale
ed e' composto: 
    a) dall'assessore regionale competente; 
    b) dal dirigente della  struttura  competente,  con  funzione  di
coordinatore del gruppo; 
    c) da due rappresentanti del  consiglio  regionale,  di  cui  uno
espressione della minoranza conciliare; 
    d)  da  un  rappresentante  degli  enti  locali,  designato   dal
consiglio permanente degli enti locali (CPEL); 
    e)  da  un  assistente  sociale  dipendente  dell'amministrazione
regionale individuato dal dirigente competente; 
    f) da uno psicologo territoriale in  rappresentanza  dell'Azienda
regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta,  di  seguito  denominata
Azienda USL; 
    g) dal coordinatore del servizio di prima accoglienza  per  donne
maltrattate; 
    h) da un rappresentante della struttura sanitaria  competente  in
materia di urgenza (Pronto Soccorso); 
    i) dal consigliere regionale di parita'; 
    j) da un rappresentante del centro antiviolenza; 
    k) da un rappresentante della consulta per le pari opportunita'; 
    l) da un rappresentante del servizio migranti (ex CCIE); 
    m) da un rappresentante della Fondazione Caritas; 
    n)   da   un   rappresentante   dell'Universita'   della    Valle
d'Aosta/Universite' de la Vallee d'Aoste. 
  5. Il Forum puo' essere integrato, su proposta del coordinatore del
gruppo, da altri soggetti  competenti  nella  materia  trattata,  con
particolare riferimento ai  rappresentanti  delle  forze  dell'ordine
operanti sul territorio regionale. 
  6. Per la valutazione dei progetti di  cui  all'art.  5,  comma  4,
lettera b), il Forum si avvale di  un'apposita  commissione  nominata
dal Forum stesso. 
  7. La Giunta regionale stabilisce,  con  propria  deliberazione,  i
criteri per il funzionamento del Forum e le  attivita'  che  ad  esso
competono. 
  8. La partecipazione alle riunioni del Forum e' a titolo gratuito. 
  9. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Forum presenta  alla  Giunta
regionale e alla  competente  commissione  consiliare  una  relazione
sull'attivita' svolta,  al  fine  della  valutazione  dell'impatto  e
dell'efficacia di tale  attivita',  nonche'  le  sue  osservazioni  e
proposte in merito  allo  stato  di  attuazione  delle  politiche  di
prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.