Art. 4 Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere 1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche familiari e sociali, di seguito denominata struttura competente, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum. 2. Il Forum e' sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la societa' in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. 3. Il Forum fornisce le indicazioni sulla base delle quali la Giunta predispone il piano triennale degli interventi di cui alla presente legge. 4. Il Forum e' istituito con deliberazione della Giunta regionale ed e' composto: a) dall'assessore regionale competente; b) dal dirigente della struttura competente, con funzione di coordinatore del gruppo; c) da due rappresentanti del consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza conciliare; d) da un rappresentante degli enti locali, designato dal consiglio permanente degli enti locali (CPEL); e) da un assistente sociale dipendente dell'amministrazione regionale individuato dal dirigente competente; f) da uno psicologo territoriale in rappresentanza dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL; g) dal coordinatore del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate; h) da un rappresentante della struttura sanitaria competente in materia di urgenza (Pronto Soccorso); i) dal consigliere regionale di parita'; j) da un rappresentante del centro antiviolenza; k) da un rappresentante della consulta per le pari opportunita'; l) da un rappresentante del servizio migranti (ex CCIE); m) da un rappresentante della Fondazione Caritas; n) da un rappresentante dell'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de la Vallee d'Aoste. 5. Il Forum puo' essere integrato, su proposta del coordinatore del gruppo, da altri soggetti competenti nella materia trattata, con particolare riferimento ai rappresentanti delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale. 6. Per la valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), il Forum si avvale di un'apposita commissione nominata dal Forum stesso. 7. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri per il funzionamento del Forum e le attivita' che ad esso competono. 8. La partecipazione alle riunioni del Forum e' a titolo gratuito. 9. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Forum presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione sull'attivita' svolta, al fine della valutazione dell'impatto e dell'efficacia di tale attivita', nonche' le sue osservazioni e proposte in merito allo stato di attuazione delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.