Art. 5 Progetti antiviolenza, iniziative di prevenzione e di informazione 1. La Regione promuove progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, di educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra i sessi, al rispetto dell'identita' sessuale, religiosa e culturale e alla non violenza come metodo di convivenza civile. 2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati: a) da enti locali, singoli o associati, da enti pubblici, anche economici, e dall'Azienda USL; b) dal centro antiviolenza di cui all'art. 6; c) da organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, da cooperative sociali e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere. 3. I progetti antiviolenza presentati di concerto tra piu' soggetti di cui al comma 2 hanno la priorita'. 4. I progetti antiviolenza possono: a) essere individualizzati e personali, rivolti a vittime o artefici della violenza e diretti al superamento di una situazione di disagio conseguente a violenza di genere; b) prevedere campagne di sensibilizzazione e di informazione riguardo al fenomeno della violenza di genere, rivolte, in particolare, ai giovani e agli adolescenti. 5. I progetti di cui al comma 4, lettera a), sono di competenza degli operatori del servizio di prima accoglienza e delle equipe territoriali e rientrano nell'ambito della presa in carico. 6. La valutazione dei progetti di cui al comma 4, lettera b), e' di competenza del Forum, il quale provvede ad attivare concertazioni anche con altri soggetti del territorio.