Art. 5 
 
 Progetti antiviolenza, iniziative di prevenzione e di informazione 
 
  1. La Regione promuove progetti finalizzati alla  realizzazione  di
iniziative  di  prevenzione  contro  la  violenza  di  genere  e,  in
particolare nelle scuole e nelle famiglie, di educazione al  rispetto
reciproco nelle relazioni tra i  sessi,  al  rispetto  dell'identita'
sessuale, religiosa e culturale e alla non violenza  come  metodo  di
convivenza civile. 
  2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati: 
    a) da enti locali, singoli o associati, da enti  pubblici,  anche
economici, e dall'Azienda USL; 
    b) dal centro antiviolenza di cui all'art. 6; 
    c)  da  organizzazioni  iscritte  al  registro  regionale   delle
organizzazioni di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione
sociale, da cooperative sociali e da imprese sociali che abbiano  tra
i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere. 
  3. I progetti antiviolenza presentati di concerto tra piu' soggetti
di cui al comma 2 hanno la priorita'. 
  4. I progetti antiviolenza possono: 
    a) essere individualizzati  e  personali,  rivolti  a  vittime  o
artefici della violenza e diretti al superamento di una situazione di
disagio conseguente a violenza di genere; 
    b) prevedere campagne  di  sensibilizzazione  e  di  informazione
riguardo  al  fenomeno  della  violenza  di   genere,   rivolte,   in
particolare, ai giovani e agli adolescenti. 
  5. I progetti di cui al comma 4, lettera  a),  sono  di  competenza
degli operatori del servizio di  prima  accoglienza  e  delle  equipe
territoriali e rientrano nell'ambito della presa in carico. 
  6. La valutazione dei progetti di cui al comma 4, lettera b), e' di
competenza del Forum, il quale  provvede  ad  attivare  concertazioni
anche con altri soggetti del territorio.