Art. 7 Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate 1. La Regione assicura e realizza interventi di prima accoglienza e di supporto alle donne vittime di violenza di genere attraverso il servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, che svolge, in particolare, le seguenti attivita': a) fornisce la prima accoglienza urgente, anche in situazione di emergenza notturna, alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza di genere; b) sostiene donne in situazioni di disagio a causa di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia; c) garantisce la continuita' dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere o nei maltrattamenti; d) offre sostegno al fine di favorire l'uscita dalla situazione di disagio, permettendo alle donne vittime di violenza di genere di raggiungere una piena autonomia, anche tramite l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale; e) costruisce una rete di collaborazione tra i diversi referenti attivi istituzionali e non nella lotta alla violenza di genere. 2. L'accesso al servizio di prima accoglienza per donne maltrattate avviene esclusivamente attraverso una segnalazione telefonica da parte di una delle agenzie cui le donne vittime di violenza di genere possono rivolgersi, quali i servizi socio-sanitari territoriali, l'Azienda USL, le forze dell'ordine, la Fondazione opere Caritas, il centro antiviolenza e il servizio migranti. 3. La struttura competente verifica l'andamento e la funzionalita' del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate e l'efficacia delle iniziative intraprese.