Art. 7 
 
         Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate 
 
  1. La Regione assicura e realizza interventi di prima accoglienza e
di supporto alle donne vittime di violenza di  genere  attraverso  il
servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, che  svolge,  in
particolare, le seguenti attivita': 
    a) fornisce la prima accoglienza urgente, anche in situazione  di
emergenza  notturna,  alle  donne,  sole  o  con   figli   minori   o
diversamente abili, vittime di violenza di genere; 
    b) sostiene donne in situazioni di disagio a causa di violenza di
genere o di maltrattamenti in famiglia; 
    c)  garantisce  la   continuita'   dei   rapporti   affettivi   e
assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti  del
nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere  o
nei maltrattamenti; 
    d) offre sostegno al fine di favorire l'uscita  dalla  situazione
di disagio, permettendo alle donne vittime di violenza di  genere  di
raggiungere una piena  autonomia,  anche  tramite  l'orientamento  al
lavoro e il reinserimento sociale; 
    e) costruisce una rete di collaborazione tra i diversi  referenti
attivi istituzionali e non nella lotta alla violenza di genere. 
  2. L'accesso al servizio di prima accoglienza per donne maltrattate
avviene esclusivamente  attraverso  una  segnalazione  telefonica  da
parte di una delle agenzie cui le donne vittime di violenza di genere
possono rivolgersi,  quali  i  servizi  socio-sanitari  territoriali,
l'Azienda USL, le forze dell'ordine, la Fondazione opere Caritas,  il
centro antiviolenza e il servizio migranti. 
  3. La struttura competente verifica l'andamento e la  funzionalita'
del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate e l'efficacia
delle iniziative intraprese.