Art. 8 Formazione 1. La Regione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, promuove corsi e iniziative finalizzati alla formazione degli operatori socio-sanitari, regionali e degli enti locali, del centro antiviolenza, del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, dei mediatori interculturali, degli operatori dell'informazione e di ogni altro soggetto coinvolto, negli interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno della violenza di genere.