Art. 8 
 
                             Formazione 
 
  1. La Regione, d'intesa con la Presidenza del  Consiglio,  promuove
corsi  e  iniziative  finalizzati  alla  formazione  degli  operatori
socio-sanitari,  regionali  e   degli   enti   locali,   del   centro
antiviolenza,  del  servizio   di   prima   accoglienza   per   donne
maltrattate,  delle  forze  dell'ordine  e  delle   associazioni   di
volontariato,   dei   mediatori   interculturali,   degli   operatori
dell'informazione  e  di  ogni  altro   soggetto   coinvolto,   negli
interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno  della  violenza  di
genere.