Art. 9 
 
           Osservatorio regionale sulla violenza di genere 
 
  1. E' istituito, in seno all'osservatorio regionale  epidemiologico
e per le politiche sociali, l'osservatorio regionale  sulla  violenza
di genere, di seguito denominato osservatorio. 
  2. L'osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla  violenza  di
genere, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi  dei  dati
forniti dal centro antiviolenza, dagli enti locali, dall'Azienda USL,
dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine  di  realizzare
una sinergia  tra  tutti  gli  attori  coinvolti  per  sviluppare  la
conoscenza delle problematiche relative alla  violenza  stessa  e  di
armonizzare  le  varie  metodologie  di   intervento   adottate   nel
territorio. 
  3. La struttura competente,  in  base  all'esito  del  monitoraggio
effettuato dall'osservatorio, predispone annualmente una relazione da
trasmettere alla Giunta regionale  e  al  Forum  entro  il  31  marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento. 
  4. L'osservatorio  assolve  ad  eventuali  debiti  informativi  nei
confronti dello Stato e dell'Unione europea.