Art. 9 Osservatorio regionale sulla violenza di genere 1. E' istituito, in seno all'osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali, l'osservatorio regionale sulla violenza di genere, di seguito denominato osservatorio. 2. L'osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dal centro antiviolenza, dagli enti locali, dall'Azienda USL, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio. 3. La struttura competente, in base all'esito del monitoraggio effettuato dall'osservatorio, predispone annualmente una relazione da trasmettere alla Giunta regionale e al Forum entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. 4. L'osservatorio assolve ad eventuali debiti informativi nei confronti dello Stato e dell'Unione europea.