Art. 10 
 
                          Titoli di studio 
 
  1. Per l'accesso agli enti di  cui  all'art.  1  e'  prescritto  il
possesso dei seguenti titoli di studio: 
    a)   assolvimento   dell'obbligo   scolastico   per   i   profili
appartenenti alla categoria A,  posizione  A,  e  alla  categoria  B,
posizione B1; 
    b) diploma di istruzione secondaria di primo grado per i  profili
appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3; 
    c) diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  per  i
profili appartenenti alla categoria C, posizione C1; 
    d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado  valido  per
l'iscrizione  all'universita'  per  i   profili   appartenenti   alla
categoria C, posizione C2; 
    e) laurea o laurea magistrale per  i  profili  appartenenti  alla
categoria D, posizione D, e per la qualifica unica dirigenziale.