Art. 10 Titoli di studio 1. Per l'accesso agli enti di cui all'art. 1 e' prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) assolvimento dell'obbligo scolastico per i profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado per i profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i profili appartenenti alla categoria C, posizione C1; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'universita' per i profili appartenenti alla categoria C, posizione C2; e) laurea o laurea magistrale per i profili appartenenti alla categoria D, posizione D, e per la qualifica unica dirigenziale.