Art. 11 Contenuto dei bandi 1. Il bando relativo alla procedura selettiva deve contenere le seguenti indicazioni: a) per i concorsi, il numero dei posti che si intendono ricoprire; b) il trattamento economico; c) i requisiti per l'ammissione; d) per i concorsi, il numero di posti eventualmente riservati al personale interno; e) per i concorsi, il numero di posti riservati per legge a favore di determinate categorie; f) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e le modalita' di presentazione delle stesse; g) i motivi di esclusione; h) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione; i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza; j) le eventuali categorie di titoli valutabili e le modalita' di valutazione; k) il programma, le materie d'esame e la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova d'esame; l) le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove ovvero, se gia' definito, eventuale calendario completo delle stesse; m) l'avviso, per i portatori di handicap, di specificare l'ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame; n) ogni altra notizia utile. 2. Il bando puo' contenere in allegato un elenco di indicazioni bibliografiche relative alle materie d'esame, con valore orientativo per i candidati. 3. Il bando determina l'eventuale criterio di assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore. 4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per l'ente, per i candidati, per la commissione esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento selettivo. 5. Ad ogni candidato e' richiesto un contributo di ammissione alla procedura selettiva pari a euro 10.