Art. 11 
 
                         Contenuto dei bandi 
 
  1. Il bando relativo alla procedura  selettiva  deve  contenere  le
seguenti indicazioni: 
    a)  per  i  concorsi,  il  numero  dei  posti  che  si  intendono
ricoprire; 
    b) il trattamento economico; 
    c) i requisiti per l'ammissione; 
    d) per i concorsi, il numero di posti eventualmente riservati  al
personale interno; 
    e) per i concorsi, il numero  di  posti  riservati  per  legge  a
favore di determinate categorie; 
    f) il termine di scadenza per la presentazione delle  domande  di
partecipazione e le modalita' di presentazione delle stesse; 
    g) i motivi di esclusione; 
    h) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione; 
    i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza; 
    j) le eventuali categorie di titoli valutabili e le modalita'  di
valutazione; 
    k) il  programma,  le  materie  d'esame  e  la  votazione  minima
richiesta per il superamento di ciascuna prova d'esame; 
    l) le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere
le prove ovvero, se  gia'  definito,  eventuale  calendario  completo
delle stesse; 
    m)  l'avviso,  per  i  portatori  di  handicap,  di   specificare
l'ausilio  necessario  e   gli   eventuali   tempi   aggiuntivi   per
l'espletamento delle prove d'esame; 
    n) ogni altra notizia utile. 
  2. Il bando puo' contenere in allegato  un  elenco  di  indicazioni
bibliografiche relative alle materie d'esame, con valore  orientativo
per i candidati. 
  3. Il bando determina l'eventuale criterio di assorbenza del titolo
di studio superiore rispetto a quello inferiore. 
  4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per  l'ente,
per i candidati, per la commissione esaminatrice e per  tutti  coloro
che intervengono nel procedimento selettivo. 
  5. Ad ogni candidato e' richiesto un contributo di ammissione  alla
procedura selettiva pari a euro 10.