Art. 12 Pubblicazione del bando 1. Di ogni procedura selettiva e' data pubblicita' mediante: a) affissione del relativo bando per trenta giorni consecutivi all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e, per estratto, all'albo degli enti di cui all'art. 1; b) pubblicazione del bando per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione; c) pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva; d) ogni altro eventuale sistema, anche telematico, inteso a garantirne la piu' ampia diffusione. 2. L'affissione del bando all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva deve essere contestuale alla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.