Art. 12 
 
                       Pubblicazione del bando 
 
  1. Di ogni procedura selettiva e' data pubblicita' mediante: 
    a) affissione del relativo bando per  trenta  giorni  consecutivi
all'albo dell'ente che ha  avviato  la  procedura  selettiva  e,  per
estratto, all'albo degli enti di cui all'art. 1; 
    b) pubblicazione del bando per estratto nel Bollettino  ufficiale
della Regione; 
    c) pubblicazione del bando sul sito istituzionale  dell'ente  che
ha avviato la procedura selettiva; 
    d) ogni altro  eventuale  sistema,  anche  telematico,  inteso  a
garantirne la piu' ampia diffusione. 
  2. L'affissione del bando all'albo  dell'ente  che  ha  avviato  la
procedura selettiva deve essere contestuale  alla  pubblicazione  del
bando nel Bollettino ufficiale della Regione.