Art. 13 Termine, proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva 1. Il termine tra la pubblicazione del bando e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva deve essere almeno di trenta giorni. 2. Il dirigente della struttura competente in materia di procedure selettive, di seguito nominata struttura competente, proroga il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero procede alla riapertura del medesimo se, alla data di scadenza, non sia pervenuta alcuna domanda, sia pervenuta un'unica domanda ovvero, se si tratta di concorso, sia pervenuto un numero di domande inferiore o uguale al numero di posti previsti dal bando. 3. Il provvedimento di proroga ovvero di riapertura dei termini e' pubblicato con le stesse modalita' previste per il bando e deve essere comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nel termine originariamente previsto dal bando. Per i nuovi candidati, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza dei nuovi termini fissati nel provvedimento di proroga o di riapertura. Restano valide le istanze presentate in precedenza, con facolta' per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'eventuale integrazione della documentazione. 4. La revoca o la modifica del bando devono essere comunicate a tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva.