Art. 13 
 
   Termine, proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva 
 
  1. Il termine tra la pubblicazione del  bando  e  la  scadenza  del
tempo utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura selettiva deve essere almeno di trenta giorni. 
  2. Il dirigente della struttura competente in materia di  procedure
selettive, di  seguito  nominata  struttura  competente,  proroga  il
termine fissato nel bando  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione, ovvero procede alla riapertura del medesimo se,  alla
data di scadenza, non sia pervenuta  alcuna  domanda,  sia  pervenuta
un'unica domanda ovvero, se si tratta di concorso, sia  pervenuto  un
numero di domande inferiore o uguale al numero di posti previsti  dal
bando. 
  3. Il provvedimento di proroga ovvero di riapertura dei termini  e'
pubblicato con le stesse modalita'  previste  per  il  bando  e  deve
essere comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione nel termine originariamente previsto dal bando. Per  i
nuovi candidati, tutti i requisiti richiesti devono essere  posseduti
alla scadenza dei nuovi termini fissati nel provvedimento di  proroga
o di riapertura. Restano valide le istanze presentate in  precedenza,
con facolta' per i candidati di procedere, entro  il  nuovo  termine,
all'eventuale integrazione della documentazione. 
  4. La revoca o la modifica del bando  devono  essere  comunicate  a
tutti i candidati che abbiano presentato  domanda  di  partecipazione
alla procedura selettiva.