Art. 14 Domanda di partecipazione alla procedura selettiva 1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva puo' essere presentata in forma cartacea o telematica, secondo le modalita' stabilite dal bando. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 2. L'ente non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura selettiva dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, ne' per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilita': a) la procedura selettiva a cui intende partecipare; b) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura selettiva; e) il recapito telefonico; f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea; g) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, indicando, in caso contrario, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; h) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti; i) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione; j) il titolo di studio prescritto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento, dell'istituto o universita' presso il quale e' stato conseguito e della votazione riportata; k) il possesso dei requisiti speciali e professionali eventualmente richiesti nel bando; l) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo; m) la lingua, italiana o francese, in cui il candidato intende sostenere le prove d'esame; n) i titoli che danno luogo a punteggio, nel caso in cui la procedura selettiva si svolga per titoli ed esami o per soli titoli; o) i titoli che danno luogo a preferenza; p) i requisiti previsti per concorrere in qualita' di riservatario, qualora il bando preveda tale possibilita'; q) ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando. 4. I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione i tempi aggiuntivi ovvero gli strumenti di ausilio di cui hanno necessita' per lo svolgimento delle prove ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e di ogni altra disposizione vigente in materia al momento dell'avvio della procedura selettiva. Alla domanda deve essere allegata apposita certificazione medica. 5. I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente ASL indicando gli strumenti compensativi di cui necessitano e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove la cui ammissibilita' e' valutata dalla commissione esaminatrice. 6. Il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione eventuali documenti e titoli esplicitamente previsti dal bando. Il versamento del contributo di ammissione alla procedura selettiva deve essere effettuato entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione e la ricevuta deve essere consegnata dal candidato al momento indicato nel bando, pena l'esclusione dalla procedura selettiva. 7. L'ente, ai sensi della normativa vigente, si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione. 8. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle suddette dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.