Art. 15 
 
               Ammissioni ed esclusioni dei candidati 
 
  1. L'ammissione dei candidati alla procedura selettiva e'  disposta
dal dirigente della struttura competente,  previa  istruttoria  delle
domande di partecipazione pervenute. 
  2. Nel caso in cui dall'istruttoria delle domande di partecipazione
risulti che il candidato abbia omesso la dichiarazione di uno o  piu'
dei requisiti di cui all'art. 14, comma 3, lettere a),  b),  c),  g),
h), i), j) e k), ne viene disposta la non ammissione  alla  procedura
selettiva da parte del  dirigente  della  struttura  competente,  con
specificazione dei relativi motivi di esclusione. La  non  ammissione
e',  altresi',  disposta  in  caso  di  omessa  sottoscrizione  della
domanda, se da presentare in forma cartacea, ovvero nel caso  in  cui
la domanda sia presentata, recapitata  o  spedita  all'ente  oltre  i
termini indicati nel bando. 
  3. Il dirigente della struttura competente dispone l'ammissione con
riserva dei candidati per i quali si rendano necessarie  integrazioni
delle  domande  di  partecipazione  presentate  che,  a  seguito   di
istruttoria,  risultino  incomplete  o  comunque  caratterizzate   da
irregolarita' sanabili. L'elenco dei candidati ammessi con riserva e'
pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'ente  che  ha  avviato  la
procedura selettiva e deve indicare, oltre alla specificazione  delle
integrazioni necessarie, anche il termine perentorio,  pari  a  dieci
giorni decorrenti dalla data di  pubblicazione,  entro  il  quale  il
candidato deve sanare le irregolarita' riscontrate, pena l'esclusione
dalla procedura selettiva. 
  4. Il dirigente della  struttura  competente  dispone  l'ammissione
sotto condizione dei candidati che all'atto della presentazione della
domanda  di  partecipazione   hanno   richiesto   l'equiparazione   o
l'equivalenza dei propri titoli accademici o di servizio stranieri ai
sensi della normativa vigente.