Art. 15 Ammissioni ed esclusioni dei candidati 1. L'ammissione dei candidati alla procedura selettiva e' disposta dal dirigente della struttura competente, previa istruttoria delle domande di partecipazione pervenute. 2. Nel caso in cui dall'istruttoria delle domande di partecipazione risulti che il candidato abbia omesso la dichiarazione di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 14, comma 3, lettere a), b), c), g), h), i), j) e k), ne viene disposta la non ammissione alla procedura selettiva da parte del dirigente della struttura competente, con specificazione dei relativi motivi di esclusione. La non ammissione e', altresi', disposta in caso di omessa sottoscrizione della domanda, se da presentare in forma cartacea, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata, recapitata o spedita all'ente oltre i termini indicati nel bando. 3. Il dirigente della struttura competente dispone l'ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano necessarie integrazioni delle domande di partecipazione presentate che, a seguito di istruttoria, risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarita' sanabili. L'elenco dei candidati ammessi con riserva e' pubblicato sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e deve indicare, oltre alla specificazione delle integrazioni necessarie, anche il termine perentorio, pari a dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, entro il quale il candidato deve sanare le irregolarita' riscontrate, pena l'esclusione dalla procedura selettiva. 4. Il dirigente della struttura competente dispone l'ammissione sotto condizione dei candidati che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione hanno richiesto l'equiparazione o l'equivalenza dei propri titoli accademici o di servizio stranieri ai sensi della normativa vigente.