Art. 16 
 
   Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana 
 
  1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso gli enti
di cui all'art. 1 e'  subordinata  al  superamento  dell'accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento  e'
effettuato sulla lingua diversa da quella  dichiarata  dal  candidato
nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 
  2. L'accertamento consiste in: 
  a) una prova orale, per i profili appartenenti  alla  categoria  A,
posizione A, e alla categoria B, posizione B1; 
  b) una prova scritta ed una prova orale, per i profili appartenenti
alla categoria B, posizioni B2 e B3, alla categoria C, posizioni Cl e
C2,  e  alla  categoria  D,  nonche'  per  l'accesso  alla  qualifica
dirigenziale. 
  3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con  il
consiglio permanente degli enti locali, determina: 
  a) i programmi d'esame; 
  b) la tipologia delle prove scritte e orali; 
  c) i criteri di valutazione; 
  d) i casi di esonero, da comprovarsi con idonea documentazione. 
  4. L'accertamento e' superato qualora il candidato riporti in  ogni
prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. 
  5. L'accertamento conserva validita' permanente per tutti gli  enti
di cui all'art. 1, in relazione alla qualifica  dirigenziale  o  alla
categoria e posizione per cui e' stato superato e  alle  categorie  e
posizioni inferiori. 
  6. Il candidato che supera l'accertamento presso uno degli enti  di
cui all'art. 1 successivamente alla scadenza del termine utile per la
presentazione  della  domanda  di   partecipazione   alla   procedura
selettiva deve darne comunicazione scritta all'ente presso  il  quale
la procedura stessa e' stata avviata. La comunicazione deve pervenire
perentoriamente entro il giorno antecedente l'inizio delle  prove  di
accertamento   linguistico,   al   fine   di    ottenere    l'esonero
dall'accertamento stesso. 
  7. I portatori  di  handicap  psichico  o  sensoriale  associato  a
massicce difficolta' di eloquio, di comunicazione e  di  comprensione
del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di  cui
all'art. 4 della legge n. 104/1992, sono  esonerati  dalla  prova  di
accertamento linguistico. 
  8. Sono esonerati dalla  prova  di  accertamento  della  conoscenza
della lingua francese o italiana coloro che partecipano  a  procedure
selettive richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o
il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che  abbiano  conseguito
il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria  di  primo
grado della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1996/1997. 
  9.  Sono  inoltre  esonerati  dalla  prova  di  accertamento  della
conoscenza della lingua francese coloro che: 
  a) sono in possesso della certificazione di cui  all'art.  7  della
legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello  svolgimento
della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato  in  Valle
d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle
quali e' richiesto un diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado valido per l'iscrizione all'universita' o un titolo  di  studio
inferiore; 
  b) sono in possesso della certificazione di cui  all'art.  7  della
legge regionale n. 52/1998, accompagnata dal compimento  di  uno  dei
percorsi formativi di  cui  agli  articoli  3,  5  e  6  della  legge
regionale  dell'8  settembre  1999,  n.  25  (Disposizioni  attuative
dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre  1998,  n.  52
(Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di  francese
agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle  categorie
o posizioni per l'accesso alle quali e'  richiesta  la  laurea  o  la
laurea magistrale; 
  c) sono in possesso dei diplomi DELF (Diplôme  d'etudes  en  langue
française) e DALF (Diplôme approfondi'  de  langue  française),  come
sotto indicato, tenuto conto che  il  diploma  di  livello  superiore
assorbe quello di livello inferiore: 
      1)  DELF  A2,  per  l'accesso  ai  profili  appartenenti   alla
categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1; 
      2)  DELF  B1,  per  l'accesso  ai  profili  appartenenti   alla
categoria B, posizioni B2 e B3; 
      3)  DELF  B2,  per  l'accesso  ai  profili  appartenenti   alla
categoria C, posizioni C1 e C2; 
      4) DALF C1 o DALF C2, per  l'accesso  ai  profili  appartenenti
alla categoria D, posizione D, e alla qualifica dirigenziale; 
    d) sono in possesso della  certificazione  di  superamento  della
prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale  dell'8
marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza  della  lingua
francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed  educativo
delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). 
  10. Sono altresi'  esonerati  dalla  prova  di  accertamento  della
conoscenza della  lingua  francese  o  italiana  coloro  che  abbiano
superato, anche al di fuori delle procedure selettive, l'accertamento
linguistico presso l'Azienda  regionale  sanitaria  USL  della  Valle
d'Aosta (Azienda USL), purche' l'accertamento  sia  stato  effettuato
con le stesse modalita' previste per gli enti di cui all'art. 1. 
  11. Quando le  prove  d'esame  relative  alla  procedura  selettiva
consistono nella conoscenza specifica di  lingue,  il  candidato  non
puo' scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame. In
tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento  preliminare
della conoscenza delle lingue, italiana e francese. 
  12.  L'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  francese   o
italiana puo' essere effettuato anche al  di  fuori  delle  procedure
selettive. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza prove di
accertamento  linguistico.   L'Amministrazione   regionale   assicura
adeguata pubblicita' alle predette prove mediante le  forme  ritenute
piu' opportune. L'accertamento superato ai sensi del  presente  comma
conserva validita' permanente per gli enti  di  cui  all'art.  1,  in
relazione alla qualifica dirigenziale o alla  categoria  e  posizione
per cui e' stato superato e a quelle inferiori. 
  13.  I  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  diversi
dall'Italia sono  sottoposti  all'accertamento  della  conoscenza  di
entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione  presso
uno degli enti  di  cui  all'art.  1  avvenga  tramite  procedura  di
avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non
contempli prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli.