Art. 16 Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana 1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso gli enti di cui all'art. 1 e' subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento e' effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 2. L'accertamento consiste in: a) una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1; b) una prova scritta ed una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3, alla categoria C, posizioni Cl e C2, e alla categoria D, nonche' per l'accesso alla qualifica dirigenziale. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, determina: a) i programmi d'esame; b) la tipologia delle prove scritte e orali; c) i criteri di valutazione; d) i casi di esonero, da comprovarsi con idonea documentazione. 4. L'accertamento e' superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. 5. L'accertamento conserva validita' permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui e' stato superato e alle categorie e posizioni inferiori. 6. Il candidato che supera l'accertamento presso uno degli enti di cui all'art. 1 successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve darne comunicazione scritta all'ente presso il quale la procedura stessa e' stata avviata. La comunicazione deve pervenire perentoriamente entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento stesso. 7. I portatori di handicap psichico o sensoriale associato a massicce difficolta' di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, sono esonerati dalla prova di accertamento linguistico. 8. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a procedure selettive richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1996/1997. 9. Sono inoltre esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che: a) sono in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali e' richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'universita' o un titolo di studio inferiore; b) sono in possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale dell'8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali e' richiesta la laurea o la laurea magistrale; c) sono in possesso dei diplomi DELF (Diplôme d'etudes en langue française) e DALF (Diplôme approfondi' de langue française), come sotto indicato, tenuto conto che il diploma di livello superiore assorbe quello di livello inferiore: 1) DELF A2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1; 2) DELF B1, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3; 3) DELF B2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria C, posizioni C1 e C2; 4) DALF C1 o DALF C2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria D, posizione D, e alla qualifica dirigenziale; d) sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale dell'8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). 10. Sono altresi' esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che abbiano superato, anche al di fuori delle procedure selettive, l'accertamento linguistico presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), purche' l'accertamento sia stato effettuato con le stesse modalita' previste per gli enti di cui all'art. 1. 11. Quando le prove d'esame relative alla procedura selettiva consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non puo' scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza delle lingue, italiana e francese. 12. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana puo' essere effettuato anche al di fuori delle procedure selettive. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicita' alle predette prove mediante le forme ritenute piu' opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validita' permanente per gli enti di cui all'art. 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui e' stato superato e a quelle inferiori. 13. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso uno degli enti di cui all'art. 1 avvenga tramite procedura di avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non contempli prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli.