Art. 17 
 
                    Tipologie delle prove d'esame 
 
  1. Le prove d'esame delle procedure  selettive  si  distinguono  in
prove   scritte,   prove   pratiche,   prove   attitudinali,    prove
motorio-attitudinali o ginnico-sportive e prove orali. 
  2. Le prove scritte si distinguono a loro volta in: 
  a) prove scritte teoriche, di carattere espositivo, con le quali il
candidato esprime conoscenze, valutazioni astratte e  costruzioni  di
concetti attinenti a una o piu' materie del programma d'esame; 
  b)  prove  scritte  teorico-pratiche  che  prevedono,  oltre   alle
prestazioni richieste nelle prove scritte teoriche, la valutazione  e
la risoluzione di problemi tecnico-amministrativi correnti,  mediante
applicazione di nozioni teoriche; 
  c) prove scritte per test bilanciati, con le quali  si  accerta  la
preparazione  culturale  del  candidato  sulle  diverse  materie  del
programma d'esame attraverso una serie di quesiti da risolvere in  un
tempo predeterminato. Le prove possono consistere  in  una  serie  di
quesiti a risposta multipla e predefinita o in una serie di quesiti a
risposta sintetica o aperta, cui il  candidato  deve  rispondere  per
iscritto in modo sistematico e completo. L'espletamento  della  prova
scritta  per  test  bilanciati   puo'   avvenire   mediante   sistemi
automatizzati, qualora essa  consista  in  una  serie  di  quesiti  a
risposta multipla e predefinita. A tal fine, e'  possibile  avvalersi
di societa' specializzate ad ausilio della commissione esaminatrice. 
  3. Le  prove  pratiche  si  basano  principalmente  sull'analisi  e
risoluzione  di  casi  che  comportano  attivita'  esecutive   o   di
progettazione. Esse  consistono  nella  produzione  di  un  risultato
concreto anche con l'eventuale predisposizione di elaborati grafici o
con l'impiego di tecniche artigianali, ovvero nella realizzazione  di
un manufatto o nel dar prova delle capacita' di operare con un  mezzo
meccanico particolare o con strumenti informatici  o  comunque  nella
dimostrazione  del  livello  di  qualificazione  o   specializzazione
fornita in modo pratico. 
  4. Le prove attitudinali sono dirette a valutare  l'attitudine  del
candidato  a  svolgere  un'attivita'  lavorativa  in  relazione  allo
specifico profilo individuato nella  procedura  selettiva.  Il  bando
disciplina le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova. 
  5. Le prove motorio-attitudinali e le prove  ginnico-sportive  sono
dirette  ad  accertare   il   possesso   dell'efficienza   fisica   e
l'attitudine del candidato in relazione al profilo del posto  per  il
quale e' avviata la procedura selettiva. 
  6. Le prove orali accertano, attraverso un colloquio sulle  materie
oggetto del programma d'esame, il grado di preparazione del candidato
e la sua capacita' espositiva. 
  7. La commissione esaminatrice, nella predisposizione  delle  prove
d'esame, deve tener conto del titolo  di  studio  prescritto  per  la
partecipazione alla procedura selettiva.