Art. 17 Tipologie delle prove d'esame 1. Le prove d'esame delle procedure selettive si distinguono in prove scritte, prove pratiche, prove attitudinali, prove motorio-attitudinali o ginnico-sportive e prove orali. 2. Le prove scritte si distinguono a loro volta in: a) prove scritte teoriche, di carattere espositivo, con le quali il candidato esprime conoscenze, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a una o piu' materie del programma d'esame; b) prove scritte teorico-pratiche che prevedono, oltre alle prestazioni richieste nelle prove scritte teoriche, la valutazione e la risoluzione di problemi tecnico-amministrativi correnti, mediante applicazione di nozioni teoriche; c) prove scritte per test bilanciati, con le quali si accerta la preparazione culturale del candidato sulle diverse materie del programma d'esame attraverso una serie di quesiti da risolvere in un tempo predeterminato. Le prove possono consistere in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita o in una serie di quesiti a risposta sintetica o aperta, cui il candidato deve rispondere per iscritto in modo sistematico e completo. L'espletamento della prova scritta per test bilanciati puo' avvenire mediante sistemi automatizzati, qualora essa consista in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita. A tal fine, e' possibile avvalersi di societa' specializzate ad ausilio della commissione esaminatrice. 3. Le prove pratiche si basano principalmente sull'analisi e risoluzione di casi che comportano attivita' esecutive o di progettazione. Esse consistono nella produzione di un risultato concreto anche con l'eventuale predisposizione di elaborati grafici o con l'impiego di tecniche artigianali, ovvero nella realizzazione di un manufatto o nel dar prova delle capacita' di operare con un mezzo meccanico particolare o con strumenti informatici o comunque nella dimostrazione del livello di qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico. 4. Le prove attitudinali sono dirette a valutare l'attitudine del candidato a svolgere un'attivita' lavorativa in relazione allo specifico profilo individuato nella procedura selettiva. Il bando disciplina le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova. 5. Le prove motorio-attitudinali e le prove ginnico-sportive sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine del candidato in relazione al profilo del posto per il quale e' avviata la procedura selettiva. 6. Le prove orali accertano, attraverso un colloquio sulle materie oggetto del programma d'esame, il grado di preparazione del candidato e la sua capacita' espositiva. 7. La commissione esaminatrice, nella predisposizione delle prove d'esame, deve tener conto del titolo di studio prescritto per la partecipazione alla procedura selettiva.