Art. 18 Valutazione delle prove d'esame 1. La valutazione di ogni prova d'esame e' espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva e' subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10. 2. Prima dell'espletamento delle prove, la commissione esaminatrice approva i criteri per la correzione e la valutazione delle prove al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascun candidato. I criteri possono riguardare indistintamente tutte le prove d'esame o essere differenziati in base alla tipologia delle prove medesime. Definiti i criteri, la commissione esaminatrice e' tenuta alla formulazione del voto espresso con formulazione numerica, senza obbligo di redigere un giudizio motivato per ciascun candidato, fatta salva qualsiasi diversa determinazione che in merito essa intenda adottare. 3. Nei casi in cui la prova sia caratterizzata da piu' quesiti o domande, la commissione, prima dell'espletamento della prova, deve comunicare ai candidati se ai diversi quesiti o domande e' attribuito un diverso peso nella valutazione. 4. Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga il voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto motivato, che e' riportato nel verbale delle operazioni, e al candidato e' attribuito il voto risultante dalla media aritmetica dei voti individualmente espressi da ciascun commissario.