Art. 18 
 
                   Valutazione delle prove d'esame 
 
  1. La valutazione di ogni prova  d'esame  e'  espressa  in  decimi.
L'ammissione ad ogni prova successiva e' subordinata  al  superamento
della prova precedente.  Ogni  prova  si  intende  superata  con  una
votazione minima di 6/10. 
  2. Prima dell'espletamento delle prove, la commissione esaminatrice
approva i criteri per la correzione e la valutazione delle  prove  al
fine di motivare i punteggi da  attribuire  a  ciascun  candidato.  I
criteri possono riguardare indistintamente tutte le prove  d'esame  o
essere differenziati in base alla  tipologia  delle  prove  medesime.
Definiti i  criteri,  la  commissione  esaminatrice  e'  tenuta  alla
formulazione del  voto  espresso  con  formulazione  numerica,  senza
obbligo di redigere un giudizio motivato per ciascun candidato, fatta
salva qualsiasi diversa determinazione che  in  merito  essa  intenda
adottare. 
  3. Nei casi in cui la prova sia caratterizzata da  piu'  quesiti  o
domande, la commissione, prima dell'espletamento  della  prova,  deve
comunicare ai candidati se ai diversi quesiti o domande e' attribuito
un diverso peso nella valutazione. 
  4. Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga  il  voto
unanime da parte di tutti i commissari, ognuno  di  essi  esprime  il
proprio voto motivato, che e' riportato nel verbale delle operazioni,
e  al  candidato  e'  attribuito  il  voto  risultante  dalla   media
aritmetica dei voti individualmente espressi da ciascun commissario.