Art. 19 Valutazione dei titoli 1. Nei casi di procedure selettive per titoli ed esami, la valutazione dei titoli avviene alla conclusione di tutte le prove d'esame, prima dell'identificazione dei candidati risultati idonei. 2. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo di punti quattro secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'allegato A. La valutazione dei titoli e' di competenza della commissione esaminatrice, fatto salvo l'eventuale supporto della struttura competente. 3. I titoli, ai fini della valutazione, sono suddivisi in tre categorie: a) categoria 1: titoli di studio; b) categoria 2: titoli di servizio; c) categoria 3: titoli vari. 4. L'allegato A puo' essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.