Art. 19 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
  1. Nei  casi  di  procedure  selettive  per  titoli  ed  esami,  la
valutazione dei titoli avviene alla conclusione  di  tutte  le  prove
d'esame, prima dell'identificazione dei candidati risultati idonei. 
  2. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo  di  punti  quattro
secondo i criteri  e  le  modalita'  stabiliti  nell'allegato  A.  La
valutazione  dei  titoli   e'   di   competenza   della   commissione
esaminatrice,  fatto  salvo  l'eventuale  supporto  della   struttura
competente. 
  3. I titoli, ai fini  della  valutazione,  sono  suddivisi  in  tre
categorie: 
  a) categoria 1: titoli di studio; 
  b) categoria 2: titoli di servizio; 
  c) categoria 3: titoli vari. 
  4. L'allegato A puo' essere modificato dalla Giunta regionale,  con
propria deliberazione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le
relazioni sindacali.