Art. 2 
 
                    Individuazione del fabbisogno 
 
  1. In applicazione dell'art. 40, comma 2, della legge regionale  n.
22/2010,  gli  enti  di  cui  all'art.  1  adottano   un   piano   di
programmazio-ne triennale del fabbisogno di personale. 
  2. Entro il 1° marzo di ogni anno,  gli  enti  di  cui  all'art.  1
adottano gli atti necessari al fine  di  predisporre  l'aggiornamento
annuale del piano di cui al comma 1. 
  3. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli  enti  di  cui  all'art.  1,
fatta  eccezione  per  l'Amministrazione  regionale,   provvedono   a
trasmettere  alla  struttura  regionale  competente  in  materia   di
programmazione del fabbisogno di risorse umane gli atti necessari per
l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'art. 40.