Art. 2 Individuazione del fabbisogno 1. In applicazione dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, gli enti di cui all'art. 1 adottano un piano di programmazio-ne triennale del fabbisogno di personale. 2. Entro il 1° marzo di ogni anno, gli enti di cui all'art. 1 adottano gli atti necessari al fine di predisporre l'aggiornamento annuale del piano di cui al comma 1. 3. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli enti di cui all'art. 1, fatta eccezione per l'Amministrazione regionale, provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane gli atti necessari per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'art. 40.