Art. 20 Calendario delle prove 1. Il calendario delle prove d'esame puo' essere indicato nel bando relativo alla procedura selettiva ovvero stabilito dalla commissione esaminatrice. Il candidato non puo' chiedere alcuna variazione al medesimo. 2. Le modalita' di comunicazione del calendario delle prove d'esame sono espressamente indicate nel bando. 3. Ai candidati e' garantito un termine di preavviso di almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove. 4. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi, ne', ai sensi della legge dell'8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane), nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, nonche', ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nei giorni di festivita' religiose valdesi. 5. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle procedure selettive si tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di assi-stenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap. 6. L'ammissione ad ogni prova d'esame e' resa pubblica mediante affissione dell'elenco degli idonei presso la sede dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.