Art. 20 
 
                       Calendario delle prove 
 
  1. Il calendario delle prove d'esame puo' essere indicato nel bando
relativo alla procedura selettiva ovvero stabilito dalla  commissione
esaminatrice. Il candidato non puo'  chiedere  alcuna  variazione  al
medesimo. 
  2. Le modalita' di comunicazione del calendario delle prove d'esame
sono espressamente indicate nel bando. 
  3. Ai candidati e' garantito un  termine  di  preavviso  di  almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle prove. 
  4. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi, ne',
ai sensi della  legge  dell'8  marzo  1989,  n.  101  (Norme  per  la
regolazione dei rapporti tra lo  Stato  e  l'Unione  delle  Comunita'
ebraiche italiane), nei giorni di festivita' religiose ebraiche  rese
note con decreto del  Ministro  dell'interno  mediante  pubblicazione
nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica,  nonche',   ai   sensi
dell'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi), nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
  5.  Nell'organizzazione  e  nello   svolgimento   delle   procedure
selettive si tiene conto delle disposizioni  vigenti  in  materia  di
assi-stenza, integrazione sociale e diritti delle persone  portatrici
di handicap. 
  6. L'ammissione ad ogni prova d'esame  e'  resa  pubblica  mediante
affissione dell'elenco degli idonei presso la sede dell'ente  che  ha
avviato la procedura selettiva e mediante  contestuale  pubblicazione
sul sito istituzionale dell'ente.