Art. 21 Prove scritte. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati 1. L'ente mette a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte un locale idoneo, tale da consentire: a) la sistemazione adeguata dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati fra i candidati; b) l'agevole sorveglianza della sala da parte dei commissari a cio' preposti. A tal fine, la commissione esaminatrice puo' essere coadiuvata da dipendenti dell'ente. 2. Prima dell'inizio delle prove scritte, la commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predispone, sulla base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto della prova. Il testo di ciascuna delle tracce e' firmato dal presidente, da ciascun commissario e dal segretario e chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e prese in carico, per la custodia, dal segretario. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione. 3. Nella riunione preliminare relativa alla predisposizione di ciascuna prova scritta, il segretario mette a disposizione della commissione esaminatrice i fogli destinati alla redazione degli elaborati da parte dei candidati. Tali fogli sono autenticati con il timbro dell'ente e la firma del presidente o del segretario. 4. Nella medesima riunione preliminare sono predisposti: a) cartoncini in bianco, per l'indicazione da parte del candidato delle proprie generalita'; b) buste piccole, per l'inserimento del cartoncino di cui alla lettera a); c) buste grandi, per l'inserimento degli elaborati e della busta di cui alla lettera b); d) penne biro di uguale colore. 5. Le buste di cui al comma 4 non devono essere autenticate o munite di iscrizioni di alcun genere, salvo il caso in cui nella stessa sede d'esame siano presenti due o piu' sottocommissioni, e devono essere di materiale non trasparente. 6. In relazione all'impegno richiesto da ciascuna prova scritta, la commissione esaminatrice assegna un tempo di svolgimento non inferiore alle due e non superiore alle otto ore. Qualora la prova consista nella risoluzione di test bilanciati, il tempo puo' essere inferiore alle due ore e deve essere stabilito dalla commissione esaminatrice in base alla particolare natura della prova e all'importanza che per essa riveste la velocita' di esecuzione. Nei casi in cui la velocita' di esecuzione e' oggetto di valutazione, ai candidati deve esserne data comunicazione prima dello svolgimento della prova. 7. Le tracce di cui al comma 2 devono essere formulate in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche. 8. I candidati, pena l'esclusione dalle prove selettive, devono svolgere la prova nella lingua scelta nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 9. I candidati accedono nella sede in cui la prova ha luogo previo accertamento dell'identita' personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario. 10. Scaduta l'ora stabilita nella lettera d'invito, il presidente da' atto che i candidati assenti sono dichiarati rinunciatari relativamente alla procedura selettiva e dalla stessa esclusi. 11. Ai candidati e' distribuito il seguente materiale: a) un congruo numero di fogli, regolarmente timbrati e vidimati dal presidente o dal segretario; b) una busta piccola contenente il cartoncino in bianco per l'indicazione delle generalita'; e) una busta grande; d) una penna biro. 12. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di' mettersi in relazione con altri. 13. L'elaborato deve essere redatto sui fogli timbrati e vidimati, utilizzando la penna biro fornita dalla commissione esaminatrice e non deve contenere segni identificativi del candidato. 14.1 candidati non possono portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere e possono consultare soltanto i testi e i dizionari autorizzati dalla commissione esaminatrice privi di qualunque annotazione, pena l'esclusione dalla prova selettiva. A tal fine, la commissione verifica, anche a campione, il materiale utilizzato dai candidati. 15. I candidati non possono, altresi', introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, pena l'esclusione dalla procedura selettiva. 16. Il candidato, prima dell'inizio della prova, scrive sul cartoncino in bianco il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, vi appone la firma e lo chiude nella busta piccola. Inserisce la busta piccola, cosi' sigillata, nella busta grande che, al termine della prova, dopo avervi inserito anche l'elaborato, e' chiusa dal candidato stesso e consegnata ad un componente della commissione esaminatrice o al segretario. La busta deve essere priva di qualsiasi indicazione. 17. Un candidato procede al sorteggio della prova oggetto d'esame fra le tre buste predisposte dalla commissione esaminatrice, previa verifica dell'integrita' delle stesse. Il segretario procede dapprima all'apertura delle buste non estratte rendendo edotti i candidati del contenuto delle stesse, ovvero mettendole a disposizione di coloro che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della busta estratta e da' lettura ai candidati del contenuto della stessa. Sulla prova oggetto d'esame e' apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione. 18. Completate le predette operazioni, il segretario precisa l'ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova e comunica, conseguentemente, l'ora in cui scade il termine massimo assegnato per completarla. 19. La commissione esaminatrice, il segretario e gli eventuali addetti alla vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il presidente e i commissari possono assentarsi alternativamente purche' nella sala sia garantita la presenza di almeno due componenti della commissione esaminatrice ovvero di un componente e del segretario o altro addetto alla vigilanza. 20. Il candidato che, su segnalazione di un componente della commissione esaminatrice, del segretario o di un addetto alla vigilanza, contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo o che comunque risulta aver copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, e' escluso dalla procedura selettiva. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, lo svolgimento della prova, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto dello svolgimento della prova non preclude che la medesima sia disposta in sede di valutazione o correzione della medesima. 21. Conclusa la prova, il candidato consegna ai commissari o al segretario la busta grande debitamente sigillata contenente l'elaborato e la busta piccola. La commissione esaminatrice non puo' accettare la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal candidato stesso. 22. Il penultimo candidato non puo' allontanarsi dall'aula, dopo aver consegnato il suo elaborato, se non dopo che anche l'ultimo candidato abbia consegnato il proprio. Entrambi possono allontanarsi solo dopo aver assistito alla chiusura del plico contenente le buste con gli elaborati. 23. Le buste grandi sono raggruppate in uno o piu' plichi, sigillati e firmati sul lembo di chiusura, dai commissari presenti e dal segretario. Alla custodia dei plichi provvede il segretario che ne garantisce anche l'inaccessibilita' a terzi.