Art. 21 
 
Prove scritte.  Adempimenti  della  commissione  esaminatrice  e  dei
                              candidati 
 
  1. L'ente mette a  disposizione  per  lo  svolgimento  delle  prove
scritte un locale idoneo, tale da consentire: 
    a) la sistemazione adeguata dei posti  in  modo  da  impedire  la
copiatura degli elaborati fra i candidati; 
    b) l'agevole sorveglianza della sala da parte  dei  commissari  a
cio' preposti. A tal fine, la commissione  esaminatrice  puo'  essere
coadiuvata da dipendenti dell'ente. 
  2.  Prima  dell'inizio  delle   prove   scritte,   la   commissione
esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predispone,  sulla
base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una
delle quali costituisce oggetto della prova.  Il  testo  di  ciascuna
delle tracce e' firmato dal presidente, da ciascun commissario e  dal
segretario e chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e
prese in carico, per la custodia,  dal  segretario.  Le  tracce  sono
segrete e ne e' vietata la divulgazione. 
  3. Nella riunione  preliminare  relativa  alla  predisposizione  di
ciascuna prova scritta, il  segretario  mette  a  disposizione  della
commissione esaminatrice  i  fogli  destinati  alla  redazione  degli
elaborati da parte dei candidati. Tali fogli sono autenticati con  il
timbro dell'ente e la firma del presidente o del segretario. 
  4. Nella medesima riunione preliminare sono predisposti: 
    a) cartoncini in bianco, per l'indicazione da parte del candidato
delle proprie generalita'; 
    b) buste piccole, per l'inserimento del cartoncino  di  cui  alla
lettera a); 
    c) buste grandi, per l'inserimento degli elaborati e della  busta
di cui alla lettera b); 
    d) penne biro di uguale colore. 
  5. Le buste di cui al comma  4  non  devono  essere  autenticate  o
munite di iscrizioni di alcun genere, salvo  il  caso  in  cui  nella
stessa sede d'esame siano presenti due  o  piu'  sottocommissioni,  e
devono essere di materiale non trasparente. 
  6. In relazione all'impegno richiesto da ciascuna prova scritta, la
commissione  esaminatrice  assegna  un  tempo  di   svolgimento   non
inferiore alle due e non superiore alle otto ore.  Qualora  la  prova
consista nella risoluzione di test bilanciati, il tempo  puo'  essere
inferiore alle due ore e  deve  essere  stabilito  dalla  commissione
esaminatrice  in  base  alla  particolare  natura   della   prova   e
all'importanza che per essa riveste la velocita' di  esecuzione.  Nei
casi in cui la velocita' di esecuzione e' oggetto di valutazione,  ai
candidati deve esserne data  comunicazione  prima  dello  svolgimento
della prova. 
  7. Le tracce di cui al comma 2 devono essere  formulate  in  lingua
italiana e in lingua francese nel caso in  cui  i  candidati  abbiano
prescelto lingue diverse per  lo  svolgimento  delle  prove  d'esame,
salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento  di  specifiche
conoscenze linguistiche. 
  8. I candidati, pena l'esclusione  dalle  prove  selettive,  devono
svolgere la prova nella lingua scelta nella domanda di partecipazione
alla procedura selettiva. 
  9. I candidati accedono nella sede in cui la prova ha luogo  previo
accertamento  dell'identita'  personale  mediante  esibizione  di  un
documento legalmente valido o mediante  riconoscimento  personale  da
parte della commissione esaminatrice o del segretario. 
  10. Scaduta l'ora stabilita nella lettera d'invito,  il  presidente
da'  atto  che  i  candidati  assenti  sono  dichiarati  rinunciatari
relativamente alla procedura selettiva e dalla stessa esclusi. 
  11. Ai candidati e' distribuito il seguente materiale: 
    a) un congruo numero di fogli, regolarmente timbrati  e  vidimati
dal presidente o dal segretario; 
    b) una busta piccola  contenente  il  cartoncino  in  bianco  per
l'indicazione delle generalita'; e) una busta grande; 
    d) una penna biro. 
  12. Durante le prove  scritte  non  e'  permesso  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di' mettersi in
relazione con altri. 
  13. L'elaborato deve essere redatto sui fogli timbrati e  vidimati,
utilizzando la penna biro fornita dalla  commissione  esaminatrice  e
non deve contenere segni identificativi del candidato. 
  14.1 candidati non possono portare appunti,  manoscritti,  libri  o
pubblicazioni di qualunque genere e  possono  consultare  soltanto  i
testi e i dizionari autorizzati dalla commissione esaminatrice  privi
di qualunque annotazione, pena l'esclusione dalla prova selettiva.  A
tal fine, la commissione verifica, anche  a  campione,  il  materiale
utilizzato dai candidati. 
  15. I  candidati  non  possono,  altresi',  introdurre  nella  sede
d'esame telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione atta a
consentire la comunicazione con l'esterno,  pena  l'esclusione  dalla
procedura selettiva. 
  16.  Il  candidato,  prima  dell'inizio  della  prova,  scrive  sul
cartoncino in bianco il proprio nome e cognome, la data e il luogo di
nascita, vi  appone  la  firma  e  lo  chiude  nella  busta  piccola.
Inserisce la busta piccola, cosi' sigillata, nella busta grande  che,
al termine della prova, dopo avervi inserito  anche  l'elaborato,  e'
chiusa dal candidato stesso  e  consegnata  ad  un  componente  della
commissione esaminatrice o al segretario. La busta deve essere  priva
di qualsiasi indicazione. 
  17. Un candidato procede al sorteggio della prova  oggetto  d'esame
fra le tre buste predisposte dalla commissione  esaminatrice,  previa
verifica dell'integrita' delle stesse. Il segretario procede dapprima
all'apertura delle buste non estratte rendendo edotti i candidati del
contenuto delle stesse, ovvero mettendole a  disposizione  di  coloro
che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario
procede all'apertura della busta estratta e da' lettura ai  candidati
del contenuto della stessa. Sulla prova oggetto d'esame e' apposta la
firma del candidato che ha provveduto all'estrazione. 
  18. Completate le predette operazioni, il segretario precisa  l'ora
in  cui  ha  inizio  lo   svolgimento   della   prova   e   comunica,
conseguentemente, l'ora in cui scade il termine massimo assegnato per
completarla. 
  19. La commissione esaminatrice,  il  segretario  e  gli  eventuali
addetti alla vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di  cui
al presente articolo. Il presidente e i commissari possono assentarsi
alternativamente purche' nella sala  sia  garantita  la  presenza  di
almeno due componenti della commissione  esaminatrice  ovvero  di  un
componente e del segretario o altro addetto alla vigilanza. 
  20. Il candidato  che,  su  segnalazione  di  un  componente  della
commissione  esaminatrice,  del  segretario  o  di  un  addetto  alla
vigilanza, contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo
o  che  comunque  risulta  aver  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo
svolgimento della prova, e' escluso dalla  procedura  selettiva.  Nel
caso in cui risulti che uno o  piu'  candidati  abbiano  copiato,  in
tutto o  in  parte,  lo  svolgimento  della  prova,  l'esclusione  e'
disposta nei confronti di tutti i  candidati  coinvolti.  La  mancata
esclusione all'atto dello svolgimento della prova non preclude che la
medesima sia disposta in  sede  di  valutazione  o  correzione  della
medesima. 
  21. Conclusa la prova, il candidato consegna  ai  commissari  o  al
segretario  la  busta   grande   debitamente   sigillata   contenente
l'elaborato e la busta piccola. La commissione esaminatrice non  puo'
accettare la consegna di una busta che non sia stata  preventivamente
chiusa dal candidato stesso. 
  22. Il penultimo candidato non puo'  allontanarsi  dall'aula,  dopo
aver consegnato il suo elaborato, se  non  dopo  che  anche  l'ultimo
candidato abbia consegnato il proprio. Entrambi possono  allontanarsi
solo dopo aver assistito alla chiusura del plico contenente le  buste
con gli elaborati. 
  23. Le  buste  grandi  sono  raggruppate  in  uno  o  piu'  plichi,
sigillati e firmati sul lembo di chiusura, dai commissari presenti  e
dal segretario. Alla custodia dei plichi provvede il  segretario  che
ne garantisce anche l'inaccessibilita' a terzi.