Art. 22 
 
                   Valutazione delle prove scritte 
 
  1. La commissione esaminatrice, nel primo giorno in cui si riunisce
per  provvedere  alla  correzione  delle  prove   scritte,   verifica
l'integrita'  dei  plichi  sigillati  e  procede  all'apertura  degli
stessi. Accertata anche l'integrita' delle buste  ivi  contenute,  la
commissione esaminatrice procede in modo casuale  all'apertura  delle
stesse contrassegnando  ognuna  con  un  numero  progressivo  che  e'
ripetuto su ciascun  elaborato  e  sulla  busta  piccola  che  rimane
chiusa. 
  2. La correzione e la valutazione degli elaborati  sono  effettuate
alla presenza di tutta la commissione esaminatrice. 
  3.  Al  termine  della  valutazione  di  ogni  prova,  si   procede
all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto
i  6/10  mediante  l'apertura  delle  relative  buste  piccole.   Sul
cartoncino riportante le generalita' del  candidato  e'  annotato  il
numero progressivo gia' apposto sulla busta  e  sugli  elaborati.  Il
nominativo  e'  registrato,   in   corrispondenza   del   numero   di
contrassegno,  sull'elenco  riepilogativo  della  prova  tenuto   dal
segretario, in modo che dallo stesso risultino: 
    a) il numero attribuito agli elaborati; 
    b) la votazione assegnata agli elaborati; 
    c) il nome del candidato il cui elaborato risulta insufficiente. 
  4.  L'identificazione  dei  candidati  i  cui  elaborati  risultano
sufficienti avviene a conclusione di tutte le prove  d'esame  e,  nel
caso di procedura selettiva per titoli ed esami, dopo la  valutazione
dei titoli. Il segretario provvede ad aggiornare l'elenco di  cui  al
comma 3 che e' firmato,  alla  fine  delle  operazioni,  da  tutti  i
commissari e dal segretario.