Art. 22 Valutazione delle prove scritte 1. La commissione esaminatrice, nel primo giorno in cui si riunisce per provvedere alla correzione delle prove scritte, verifica l'integrita' dei plichi sigillati e procede all'apertura degli stessi. Accertata anche l'integrita' delle buste ivi contenute, la commissione esaminatrice procede in modo casuale all'apertura delle stesse contrassegnando ognuna con un numero progressivo che e' ripetuto su ciascun elaborato e sulla busta piccola che rimane chiusa. 2. La correzione e la valutazione degli elaborati sono effettuate alla presenza di tutta la commissione esaminatrice. 3. Al termine della valutazione di ogni prova, si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto i 6/10 mediante l'apertura delle relative buste piccole. Sul cartoncino riportante le generalita' del candidato e' annotato il numero progressivo gia' apposto sulla busta e sugli elaborati. Il nominativo e' registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco riepilogativo della prova tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino: a) il numero attribuito agli elaborati; b) la votazione assegnata agli elaborati; c) il nome del candidato il cui elaborato risulta insufficiente. 4. L'identificazione dei candidati i cui elaborati risultano sufficienti avviene a conclusione di tutte le prove d'esame e, nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami, dopo la valutazione dei titoli. Il segretario provvede ad aggiornare l'elenco di cui al comma 3 che e' firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i commissari e dal segretario.