Art. 23 
 
Prova pratica.  Adempimenti  della  commissione  esaminatrice  e  dei
                              candidati 
 
  1.  Prima  dell'inizio  della   prova   pratica,   la   commissione
esaminatrice stabilisce le modalita' e i contenuti  della  prova  che
deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. 
  2. A tal fine, la commissione esaminatrice, alla presenza di  tutti
i commissari, predispone,  sulla  base  del  programma  d'esame,  tre
tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto
della prova, salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  La  commissione
esaminatrice predispone e verifica, inoltre, le attrezzature o quanto
necessario per il regolare svolgimento della prova stessa.  Il  testo
di ciascuna traccia e' firmato dal presidente, da ciascun commissario
e dal segretario e chiuso  in  buste  esternamente  uguali  che  sono
sigillate e prese in carico, per  la  custodia,  dal  segretario.  Le
tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione. 
  3. Le tracce di cui al comma 2 devono essere  formulate  in  lingua
italiana e in lingua francese nel caso in  cui  i  candidati  abbiano
prescelto lingue diverse per  lo  svolgimento  delle  prove  d'esame,
salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento  di  specifiche
conoscenze linguistiche. 
  4. Qualora la prova si articoli su una o piu' giornate e  per  ogni
giornata siano previsti piu' turni  di  candidati  da  esaminare,  la
commissione esaminatrice, a garanzia dell'equilibrio della prova e di
pari opportunita' tra i candidati, predispone, all'inizio di ciascuna
giornata d'esame o all'inizio della prima giornata d'esame, un numero
di tracce di eguale difficolta' pari al  numero  di  turni  previsti,
piu' ulteriori due tracce, in modo tale che anche l'ultimo  turno  di
candidati convocati abbia la possibilita' di sorteggiare la prova  su
un campione di tre. 
  5. Un candidato procede al sorteggio della  prova  oggetto  d'esame
tra le  buste  predisposte  dalla  commissione  esaminatrice,  previa
verifica dell'integrita' delle stesse. 
  6. Il segretario, nel caso in cui la prova si espleti  su  un  solo
turno,  procede  dapprima  all'apertura  delle  buste  non  estratte,
rendendo edotti  i  candidati  del  contenuto  delle  stesse,  ovvero
mettendole a disposizione  di  coloro  che  a  fine  prova  intendano
visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della
busta estratta e rinvia la lettura della traccia d'esame  al  momento
dell'espletamento della prova di ogni candidato. Sulla prova  oggetto
d'esame  e'  apposta  la  firma  del  candidato  che  ha   provveduto
all'estrazione. 
  7. Il segretario, nei casi di cui al comma 4, procede  all'apertura
della busta estratta e rinvia la lettura  della  traccia  d'esame  al
momento dell'espletamento della prova di ogni candidato. Le buste non
estratte, prese in  carico  per  la  custodia  dal  segretario,  sono
sottoposte di  volta  in  volta  ai  candidati  convocati  nei  turni
successivi per l'estrazione. Per i  candidati  dell'ultimo  turno  si
applica la procedura di cui al comma 6. Sulla prova  oggetto  d'esame
e' apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione. 
  8. Completate le operazioni preliminari, il segretario comunica  ai
candidati il tempo massimo consentito per l'espletamento della  prova
e se il tempo  di  esecuzione  della  prova  costituisce  oggetto  di
valutazione. 
  9. La commissione esaminatrice,  per  l'espletamento  della  prova,
mette a disposizione dei  concorrenti  apparecchiature,  materiali  e
mezzi dello stesso tipo, tali da garantire pari condizioni operative,
e puo' richiedere ai candidati di  dotarsi  dell'attrezzatura  e  del
vestiario necessari allo svolgimento della stessa. 
  10. Durante lo svolgimento della prova, la commissione esaminatrice
puo' essere supportata  da  personale  specializzato  per  even-tuali
problematicita' tecniche o operative. 
  11.  La  prova  pratica  si  svolge   alla   presenza   dell'intera
commissione esaminatrice. 
  12.1 candidati sono sottoposti alla prova pratica  individualmente,
previo accertamento dell'identita' personale mediante esibizio-ne  di
un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da
parte della commissione esaminatrice o del segretario. Ove possibile,
la  commissione  esaminatrice  puo'  disporre  che   piu'   candidati
sostengano la prova contemporanea-mente, garantendo  l'individualita'
della prova. Si applica, inoltre, l'art. 21, comma 15.