Art. 23 Prova pratica. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati 1. Prima dell'inizio della prova pratica, la commissione esaminatrice stabilisce le modalita' e i contenuti della prova che deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. 2. A tal fine, la commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predispone, sulla base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto della prova, salvo quanto previsto dal comma 4. La commissione esaminatrice predispone e verifica, inoltre, le attrezzature o quanto necessario per il regolare svolgimento della prova stessa. Il testo di ciascuna traccia e' firmato dal presidente, da ciascun commissario e dal segretario e chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e prese in carico, per la custodia, dal segretario. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione. 3. Le tracce di cui al comma 2 devono essere formulate in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche. 4. Qualora la prova si articoli su una o piu' giornate e per ogni giornata siano previsti piu' turni di candidati da esaminare, la commissione esaminatrice, a garanzia dell'equilibrio della prova e di pari opportunita' tra i candidati, predispone, all'inizio di ciascuna giornata d'esame o all'inizio della prima giornata d'esame, un numero di tracce di eguale difficolta' pari al numero di turni previsti, piu' ulteriori due tracce, in modo tale che anche l'ultimo turno di candidati convocati abbia la possibilita' di sorteggiare la prova su un campione di tre. 5. Un candidato procede al sorteggio della prova oggetto d'esame tra le buste predisposte dalla commissione esaminatrice, previa verifica dell'integrita' delle stesse. 6. Il segretario, nel caso in cui la prova si espleti su un solo turno, procede dapprima all'apertura delle buste non estratte, rendendo edotti i candidati del contenuto delle stesse, ovvero mettendole a disposizione di coloro che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della busta estratta e rinvia la lettura della traccia d'esame al momento dell'espletamento della prova di ogni candidato. Sulla prova oggetto d'esame e' apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione. 7. Il segretario, nei casi di cui al comma 4, procede all'apertura della busta estratta e rinvia la lettura della traccia d'esame al momento dell'espletamento della prova di ogni candidato. Le buste non estratte, prese in carico per la custodia dal segretario, sono sottoposte di volta in volta ai candidati convocati nei turni successivi per l'estrazione. Per i candidati dell'ultimo turno si applica la procedura di cui al comma 6. Sulla prova oggetto d'esame e' apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione. 8. Completate le operazioni preliminari, il segretario comunica ai candidati il tempo massimo consentito per l'espletamento della prova e se il tempo di esecuzione della prova costituisce oggetto di valutazione. 9. La commissione esaminatrice, per l'espletamento della prova, mette a disposizione dei concorrenti apparecchiature, materiali e mezzi dello stesso tipo, tali da garantire pari condizioni operative, e puo' richiedere ai candidati di dotarsi dell'attrezzatura e del vestiario necessari allo svolgimento della stessa. 10. Durante lo svolgimento della prova, la commissione esaminatrice puo' essere supportata da personale specializzato per even-tuali problematicita' tecniche o operative. 11. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice. 12.1 candidati sono sottoposti alla prova pratica individualmente, previo accertamento dell'identita' personale mediante esibizio-ne di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario. Ove possibile, la commissione esaminatrice puo' disporre che piu' candidati sostengano la prova contemporanea-mente, garantendo l'individualita' della prova. Si applica, inoltre, l'art. 21, comma 15.