Art. 26 Valutazione della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva 1. La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva di ciascun candidato, su apposita scheda, dopo che il medesimo si e' allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Nel caso di prova sostenuta da piu' candidati, la valutazione e' assegnata dopo che si e' allontanato l'ultimo candidato. Alla fine di ciascun turno, su apposito prospetto, sono riportati i nominativi e le votazioni assegnate ai candidati esaminati. Tale prospetto e' firmato da tutti i commissari e dal segretario. 2. La prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 6/10 o un giudizio di idoneita'.