Art. 26 
 
   Valutazione della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva 
 
  1. La commissione esaminatrice  assegna  le  votazioni  al  termine
della  prova  motorio-attitudinale  o  ginnico-sportiva  di   ciascun
candidato, su apposita scheda, dopo che il medesimo si e' allontanato
e prima  dell'ammissione  di  altro  candidato.  Nel  caso  di  prova
sostenuta da piu' candidati, la valutazione e' assegnata dopo che  si
e' allontanato l'ultimo candidato. Alla fine  di  ciascun  turno,  su
apposito prospetto,  sono  riportati  i  nominativi  e  le  votazioni
assegnate ai candidati esaminati. Tale prospetto e' firmato da  tutti
i commissari e dal segretario. 
  2. La prova motorio-attitudinale o  ginnico-sportiva  si  considera
superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non  inferiore
a 6/10 o un giudizio di idoneita'.