Art. 27 
 
Prova  orale.  Adempimenti  della  commissione  esaminatrice  e   dei
                              candidati 
 
  1. La prova orale e' pubblica ad eccezione: 
    a) della valutazione della medesima; 
    b) del proprio turno di convocazione, per i candidati  sottoposti
alla prova d'esame. 
  2. Prima dell'inizio della prova orale, la commissione esaminatrice
formula i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di
esame. A garanzia dell'equilibrio della  prova  e  della  parita'  di
opportunita' tra i candidati, nel caso in cui la prova sia effettuata
su piu'  turni  di  convocazione,  indipendentemente  dal  numero  di
giornate, la commissione esaminatrice  predispone,  prima  del  primo
turno di candidati sottoposto alla prova  d'esame,  tanti  gruppi  di
domande, di pari  difficolta',  quanti  sono  i  turni  di  candidati
convocati piu' ulteriori due gruppi di domande, al fine di consentire
ai candidati dell'ultimo turno di sorteggiare la prova su un campione
di tre. 
  3. I quesiti da porre  ai  candidati  devono  essere  formulati  in
lingua italiana e in lingua francese nel  caso  in  cui  i  candidati
abbiano prescelto lingue  diverse  per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame, salvo che per le prove  d'esame  volte  all'accertamento  di
specifiche conoscenze linguistiche. 
  4. La prova orale si svolge alla presenza  dell'intera  commissione
esaminatrice. 
  5. Per ogni turno di convocazione, i candidati  che  devono  ancora
sostenere la prova orale attendono in una sala adiacente a quella  in
cui e' riunita la  commissione  esaminatrice  senza  possibilita'  di
comunicazione con l'esterno  o  con  i  candidati  che  abbiano  gia'
terminato la prova stessa. Si applica, inoltre, l'art. 21, comma 15.