Art. 27 Prova orale. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati 1. La prova orale e' pubblica ad eccezione: a) della valutazione della medesima; b) del proprio turno di convocazione, per i candidati sottoposti alla prova d'esame. 2. Prima dell'inizio della prova orale, la commissione esaminatrice formula i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. A garanzia dell'equilibrio della prova e della parita' di opportunita' tra i candidati, nel caso in cui la prova sia effettuata su piu' turni di convocazione, indipendentemente dal numero di giornate, la commissione esaminatrice predispone, prima del primo turno di candidati sottoposto alla prova d'esame, tanti gruppi di domande, di pari difficolta', quanti sono i turni di candidati convocati piu' ulteriori due gruppi di domande, al fine di consentire ai candidati dell'ultimo turno di sorteggiare la prova su un campione di tre. 3. I quesiti da porre ai candidati devono essere formulati in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche. 4. La prova orale si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice. 5. Per ogni turno di convocazione, i candidati che devono ancora sostenere la prova orale attendono in una sala adiacente a quella in cui e' riunita la commissione esaminatrice senza possibilita' di comunicazione con l'esterno o con i candidati che abbiano gia' terminato la prova stessa. Si applica, inoltre, l'art. 21, comma 15.