Art. 28 Valutazione della prova orale 1. La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova orale di ciascun candidato, dopo che il medesimo si e' allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Alla fine di ciascun turno, le votazioni assegnate ai singoli candidati sono riportate su apposito prospetto firmato da tutti i commissari e dal segretario.