Art. 28 
 
                    Valutazione della prova orale 
 
  1. La commissione esaminatrice  assegna  le  votazioni  al  termine
della prova orale di ciascun candidato, dopo che il  medesimo  si  e'
allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Alla fine  di
ciascun turno, le  votazioni  assegnate  ai  singoli  candidati  sono
riportate su apposito prospetto firmato da tutti i commissari  e  dal
segretario.