Art. 3 
 
                 Definizione di procedura selettiva 
 
  1. L'assunzione del personale degli enti di cui all'art. 1  avviene
mediante procedure selettive, distinte in: 
    a) procedure selettive per  l'assunzione  di  personale  a  tempo
indeterminato, di seguito denominate concorsi; 
    b) procedure selettive per  l'assunzione  di  personale  a  tempo
determinato, di seguito denominate selezioni.