Art. 3 Definizione di procedura selettiva 1. L'assunzione del personale degli enti di cui all'art. 1 avviene mediante procedure selettive, distinte in: a) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di seguito denominate concorsi; b) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato, di seguito denominate selezioni.