Art. 30 
 
                 Approvazione degli atti concorsuali 
 
  1. Al termine della procedura selettiva, gli atti e la  graduatoria
ufficiosa  sono  rimessi  dal  presidente  della   commissione   alla
struttura competente per l'approvazione della graduatoria finale. 
  2. Qualora, durante la  fase  istruttoria  dell'approvazione  della
graduatoria, emergano errori  materiali,  ad  essi  si  pone  rimedio
d'ufficio, in sede di  adozione  del  provvedimento  di  approvazione
della graduatoria, riformulando,  se  del  caso,  la  graduatoria  di
mento. 
  3. Ove l'irregolarita' risulti conseguente a violazioni di norme di
legge o di regolamento o di prescrizioni contenute nel bando,  oppure
sia  rilevata  palese   incongruenza   o   contraddittorieta'   nelle
operazioni  svolte,  gli  atti  sono  rinviati  al  presidente  della
commissione esaminatrice con  invito  a  riconvocare  la  commissione
esaminatrice entro dieci giorni,  per  procedere,  sulla  base  delle
indicazioni, all'eliminazione dei vizi rilevati  e  alla  conseguente
riformulazione della graduatoria di merito. 
  4. Nel caso in cui il presidente  non  provveda  alla  convocazione
della commissione esaminatrice o la stessa  non  possa  riunirsi  per
mancanza  del  numero  legale  oppure,  se  riunita,   non   provveda
all'eliminazione dei vizi rilevati, si  procede,  con  atto  formale,
alla dichiarazione di non approvazione dei verbali,  all'annullamento
delle fasi del procedimento selettivo viziate e alla  nomina  di  una
nuova commissione esaminatrice che ripeta le  operazioni  concorsuali
iniziando da quella dichiarata irregolare.