Art. 30 Approvazione degli atti concorsuali 1. Al termine della procedura selettiva, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della commissione alla struttura competente per l'approvazione della graduatoria finale. 2. Qualora, durante la fase istruttoria dell'approvazione della graduatoria, emergano errori materiali, ad essi si pone rimedio d'ufficio, in sede di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria, riformulando, se del caso, la graduatoria di mento. 3. Ove l'irregolarita' risulti conseguente a violazioni di norme di legge o di regolamento o di prescrizioni contenute nel bando, oppure sia rilevata palese incongruenza o contraddittorieta' nelle operazioni svolte, gli atti sono rinviati al presidente della commissione esaminatrice con invito a riconvocare la commissione esaminatrice entro dieci giorni, per procedere, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione dei vizi rilevati e alla conseguente riformulazione della graduatoria di merito. 4. Nel caso in cui il presidente non provveda alla convocazione della commissione esaminatrice o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale oppure, se riunita, non provveda all'eliminazione dei vizi rilevati, si procede, con atto formale, alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi del procedimento selettivo viziate e alla nomina di una nuova commissione esaminatrice che ripeta le operazioni concorsuali iniziando da quella dichiarata irregolare.