Art. 31 Graduatoria 1. Il punteggio finale, utile alla stesura della graduatoria, e' dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare. 2. In caso di procedura selettiva per titoli ed esami, al punteggio finale di cui al comma 1 e' aggiunto il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parita' di merito, o di merito e di titoli, i titoli di preferenza sono: a) gli insigniti di medaglia al valore militare; b) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati e invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; n) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; r) gli invalidi ed i mutilati civili; s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 4. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parita' di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al comma 3, sono preferiti: a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani; b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni. 5. Ad ulteriore parita' di merito, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 mag-gio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). 6. Il dirigente della struttura competente, con proprio atto, approva la graduatoria di merito, che e' pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nel Bollettino ufficiale della Regione. La graduatoria e', inoltre, affissa all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva per quindici giorni consecutivi. 7. Entro il termine di validita' della graduatoria, l'ente che ha avviato la procedura selettiva si riserva la facolta' di utilizzarla sia per l'eventuale copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti e disponibili, sia per le assunzioni a tempo determinato nell'ambito degli organici dello stesso ente o di altro ente nei casi delle convenzioni di cui all'art. 6. 8. Qualora i posti per i quali e' avviato il concorso siano piu' di uno, la posizione in graduatoria da' diritto al candidato di scegliere il posto. 9. Le graduatorie delle procedure selettive sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale. Qualora sia necessario ricoprire un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno attingendo dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato a tempo parziale, i dipendenti gia' assunti a tempo indeterminato e parziale mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive.