Art. 31 
 
                             Graduatoria 
 
  1. Il punteggio finale, utile alla stesura  della  graduatoria,  e'
dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna
prova   d'esame,   con   esclusione   dell'accertamento   linguistico
preliminare. 
  2. In caso di procedura selettiva per titoli ed esami, al punteggio
finale di cui al comma 1 e' aggiunto il  punteggio  conseguito  nella
valutazione dei titoli. 
  3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso  di  parita'
di merito, o di merito e di titoli, i titoli di preferenza sono: 
  a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
  b) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; 
  c) i mutilati e invalidi per fatto di guerra; 
  d) i mutilati e  invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
  e) gli orfani di guerra; 
  f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
  g) gli orfani  di  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
  h) i feriti in combattimento; 
  i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione  di
merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
  j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
  k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
  l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio  nel  settore
pubblico e privato; 
  m) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
  n) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
  o) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
  p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
  q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico; 
  r) gli invalidi ed i mutilati civili; 
  s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma. 
  4. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma terzo,  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta), a parita' di merito, di merito  e  di  titoli,  o  di
titoli di preferenza di cui al comma 3, sono preferiti: 
  a) i  residenti  in  Valle  d'Aosta  dalla  nascita,  gli  emigrati
valdostani e i figli degli emigrati valdostani; 
  b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni. 
  5. Ad ulteriore parita' di merito, e' preferito il  candidato  piu'
giovane di eta', ai sensi  dell'art.  3,  comma  7,  della  legge  15
mag-gio  1997,  n.   127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo). 
  6. Il dirigente  della  struttura  competente,  con  proprio  atto,
approva  la  graduatoria  di  merito,  che  e'  pubblicata  sul  sito
istituzionale dell'ente e nel Bollettino ufficiale della Regione.  La
graduatoria e', inoltre, affissa all'albo dell'ente che ha avviato la
procedura selettiva per quindici giorni consecutivi. 
  7. Entro il termine di validita' della graduatoria, l'ente  che  ha
avviato la procedura selettiva si riserva la facolta' di  utilizzarla
sia  per  l'eventuale  copertura   di   posti   che   si   rendessero
successivamente vacanti e disponibili, sia per le assunzioni a  tempo
determinato nell'ambito degli organici dello stesso ente o  di  altro
ente nei casi delle convenzioni di cui all'art. 6. 
  8. Qualora i posti per i quali e' avviato il concorso siano piu' di
uno,  la  posizione  in  graduatoria  da'  diritto  al  candidato  di
scegliere il posto. 
  9. Le graduatorie delle procedure selettive sono  utilizzate  anche
per la copertura di posti a tempo parziale.  Qualora  sia  necessario
ricoprire un posto a tempo indeterminato e a tempo  pieno  attingendo
dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate
assunzioni a tempo indeterminato a tempo parziale, i dipendenti  gia'
assunti a tempo indeterminato e parziale  mantengono  il  diritto  di
precedenza per  l'assunzione  a  tempo  pieno  rispetto  agli  idonei
inseriti in graduatoria in posizioni successive.