Art. 32 Decadenza dalla graduatoria 1. I candidati chiamati per una assunzione a tempo indeterminato sono invitati, nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulte-riori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente della struttura competente in materia di assunzioni del personale dispone, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria.