Art. 32 
 
                     Decadenza dalla graduatoria 
 
  1. I candidati chiamati per una assunzione  a  tempo  indeterminato
sono  invitati,  nel  termine  di  trenta  giorni,   prorogabili   di
ulte-riori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere  il
contratto individuale di lavoro. 
  2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma  1,  o
di mancanza dei requisiti prescritti, il  dirigente  della  struttura
competente in  materia  di  assunzioni  del  personale  dispone,  con
proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria.