Art. 33 
 
                       Categorie riservatarie 
 
  l . Gli enti di cui  all'art.  1  sono  tenuti  al  rispetto  della
riserva di posti  di  cui  agli  articoli  678  e  1014  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).