Art. 34 Posti riservati al personale interno 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, della legge regionale n. 22/2010, gli enti di cui all'art. 1 possono destinare al personale interno una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. 2. Per personale interno si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato presso l'ente che ha bandito il concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o in possesso dei seguenti requisiti di anzianita' professionale: a) per l'accesso alla categoria D, posizione D: titolarita' nella categoria C, posizione C2, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarita' nella categoria C, posizione C1, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato; b) per l'accesso alla categoria C, posizione C2: titolarita' nella categoria C, posizione C1, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarita' nella categoria B, posizione B2 o B3, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato; c) per l'accesso alla categoria C, posizione C1: titolarita' nella categoria B, posizione B2 o B3, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato; d) per l'accesso alla categoria B, posizione B3: titolarita' nella categoria B, posizione B2, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato o titolarita' nella categoria B, posizione B1, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarita' nella categoria A, posizione A, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato; e) per l'accesso alla categoria B, posizione B2: titolarita' nella categoria B, posizioni B1, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato o titolarita' nella categoria A, posizione A, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato; f) per l'accesso alla categoria B, posizione B1: titolarita' nella categoria A, posizione A, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato. 3. La riserva di posti non opera nel caso in cui il concorso e' stato bandito per la copertura di un solo posto. 4. Ai fini dell'applicazione della riserva, e' stilata una apposita graduatoria dei riservatari. Tale graduatoria e' formata dal punteggio conseguito nel concorso, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, cui si aggiunge un punto in caso di valutazione positiva conseguita dal candidato per almeno tre anni nell'ultimo triennio. 5. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parita' di punteggio, si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 31, commi 3, 4 e 5. 6. La graduatoria dei riservatari opera solo per la copertura dei posti riservati messi a concorso e non per l'utilizzo di posti che si rendessero successivamente disponibili. 7. Il personale interno e' inserito anche nella graduatoria generale con il punteggio conseguito nel concorso ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2. 8. La copertura dei posti riservati non assegnati ai riservatari e' effettuata mediante lo scorrimento della graduatoria generale.