Art. 34 
 
                Posti riservati al personale interno 
 
  1. Ai sensi dell'art.  41,  comma  14,  della  legge  regionale  n.
22/2010, gli enti di cui all'art. 1 possono  destinare  al  personale
interno una riserva di posti non superiore al 50 per cento di  quelli
messi a concorso. 
  2. Per personale interno si intende il dipendente assunto  a  tempo
indeterminato presso l'ente che ha bandito il concorso,  in  possesso
del titolo di  studio  richiesto  per  l'accesso  dall'esterno  o  in
possesso dei seguenti requisiti di anzianita' professionale: 
  a) per l'accesso alla categoria D, posizione D:  titolarita'  nella
categoria C,  posizione  C2,  con  almeno  cinque  anni  di  servizio
effettivamente prestato o titolarita' nella  categoria  C,  posizione
C1, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato; 
  b) per l'accesso alla categoria C, posizione C2: titolarita'  nella
categoria C,  posizione  C1,  con  almeno  cinque  anni  di  servizio
effettivamente prestato o titolarita' nella categoria B, posizione B2
o B3, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato; 
  c) per l'accesso alla categoria C, posizione C1: titolarita'  nella
categoria B, posizione B2 o B3, con almeno cinque  anni  di  servizio
effettivamente prestato; 
  d) per l'accesso alla categoria B, posizione B3: titolarita'  nella
categoria  B,  posizione  B2,  con  almeno  tre  anni   di   servizio
effettivamente prestato o titolarita' nella  categoria  B,  posizione
B1, con almeno cinque anni  di  servizio  effettivamente  prestato  o
titolarita' nella categoria A, posizione A, con almeno sette anni  di
servizio effettivamente prestato; 
  e) per l'accesso alla categoria B, posizione B2: titolarita'  nella
categoria  B,  posizioni  B1,  con  almeno  tre  anni   di   servizio
effettivamente prestato o titolarita' nella categoria A, posizione A,
con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato; 
  f) per l'accesso alla categoria B, posizione B1: titolarita'  nella
categoria  A,  posizione  A,  con  almeno  tre   anni   di   servizio
effettivamente prestato. 
  3. La riserva di posti non opera nel caso in  cui  il  concorso  e'
stato bandito per la copertura di un solo posto. 
  4. Ai fini dell'applicazione della riserva, e' stilata una apposita
graduatoria  dei  riservatari.  Tale  graduatoria  e'   formata   dal
punteggio conseguito nel concorso, ai sensi dell'art. 31, commi  1  e
2,  cui  si  aggiunge  un  punto  in  caso  di  valutazione  positiva
conseguita dal candidato per almeno tre anni nell'ultimo triennio. 
  5. Agli effetti della formazione  della  graduatoria,  in  caso  di
parita' di punteggio, si applicano i  titoli  di  preferenza  di  cui
all'art. 31, commi 3, 4 e 5. 
  6. La graduatoria dei riservatari opera solo per la  copertura  dei
posti riservati messi a concorso e non per l'utilizzo di posti che si
rendessero successivamente disponibili. 
  7.  Il  personale  interno  e'  inserito  anche  nella  graduatoria
generale con il punteggio conseguito nel concorso ai sensi  dell'art.
31, commi 1 e 2. 
  8. La copertura dei posti riservati non assegnati ai riservatari e'
effettuata mediante lo scorrimento della graduatoria generale.