Art. 35 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1. Le  commissioni  esaminatrici  delle  procedure  selettive  sono
nominate con provvedimento del dirigente della struttura competente. 
  2. Le commissioni esaminatrici si dividono in: 
    a) commissioni per l'accertamento linguistico; 
    b) commissioni per le prove d'esame.