Art. 36 
 
             Composizione delle commissioni esaminatrici 
 
  1. La commissione per l'accertamento linguistico e' composta da due
o piu' docenti di lingua, avuto  riguardo  al  numero  dei  candidati
ammessi alla prova di accertamento linguistico, e  da  un  componente
con funzioni di presidente  scelto  di  preferenza  tra  dirigenti  o
dipendenti di categoria non inferiore alla categoria D,  appartenenti
ad uno degli enti di cui all'art. 1. 
  2. La commissione per le  prove  d'esame  e'  composta  da  tecnici
esperti nelle materie  oggetto  d'esame,  scelti  di  preferenza  tra
dirigenti  e  funzionari  di   pubbliche   amministrazioni,   docenti
universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in  un
numero non inferiore a tre, di cui uno con  funzioni  di  presidente.
Almeno i due terzi della commissione devono essere  esterni  rispetto
all'ente che bandisce la procedura selettiva. 
  3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il presidente e i
componenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche
tra il personale in quiescenza che sia  stato  titolare,  durante  il
servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a  quella  richiesta
per far parte  delle  commissioni  stesse.  L'utilizzazione  di  tale
personale non e' consentita se  il  rapporto  di  servizio  e'  stato
risolto per licenziamento dall'impiego. 
  4. La commissione esaminatrice puo'  essere  integrata  con  membri
aggiunti nei casi in cui si richieda la valutazione della  conoscenza
di lingue straniere o di materie nelle quali nessuno dei membri della
commissione esaminatrice ha  una  preparazione  specifica.  I  membri
aggiunti partecipano esclusivamente alle operazioni per le  quali  e'
richiesto il loro intervento. 
  5. La commissione esaminatrice e' supportata,  per  quanto  attiene
l'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  regolamento  e
per  gli  aspetti  organizzativi,  dal  dirigente   della   struttura
competente. 
  6. La commissione  esaminatrice  e'  coadiuvata  da  un  dipendente
dell'ente che ha avviato la  procedura  selettiva,  assunto  a  tempo
indeterminato, appartenente alla  categoria  non  inferiore  alla  C,
posizione C2, con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario
non ha diritto di voto. 
  7. La commissione esaminatrice puo' essere  supportata  da  addetti
alla vigilanza, scelti di norma tra i  dipendenti  dell'ente  che  ha
avviato  la  procedura  selettiva,  per  l'espletamento  delle  prove
d'esame. 
  8. Nella costituzione della commissione esaminatrice di norma  deve
essere rispettato il criterio delle pari  opportunita'  tra  donne  e
uomini, ai sensi dell'art. 66,  comma  1,  lettera  a),  della  legge
regionale n. 22/2010. 
  9. Non possono far parte della commissione esaminatrice o  svolgere
le funzioni di segretario della  stessa  coloro  che  si  trovano  in
situazione di  incompatibilita'  con  i  candidati,  ai  sensi  degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e  coloro  che  hanno
con gli stessi un rapporto di  parentela  o  di  affinita'  entro  il
quarto grado. Esplicita dichiarazione deve  essere  sottoscritta,  in
tal senso,  dai  componenti  della  commissione  esaminatrice  e  dal
segretario in occasione della prima seduta, ovvero subito  dopo  aver
preso visione dell'elenco dei candidati. La dichiarazione si  intende
resa e sottoscritta anche attraverso la  sottoscrizione  del  verbale
nel quale la circostanza sia stata riportata. 
  10.  La  composizione   della   commissione   esaminatrice   rimane
inalterata durante tutto lo svolgimento  della  procedura  selettiva,
fatti  salvi  i  casi  di  decesso,  incompatibilita'  o  impedimento
sopravvenuti. In tali casi, si provvede alla  sostituzione  immediata
del membro cessato. 
  11. Le commissioni  per  le  prove  d'esame  e  per  l'accertamento
linguistico possono essere integrate da un numero di componenti  tale
da permettere la suddivisione in sottocommissioni che, restando unico
il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri di cui  ai
commi 1 e 2 ed integrate da un segretario aggiunto. 
  12. La suddivisione in  sottocommissioni  e'  possibile  quando  il
numero dei candidati  ammessi  alla  procedura  selettiva  supera  le
trecento unita' o qualora ci siano motivati presupposti. 
  13. Nel caso di partecipazione alla procedura selettiva di soggetti
portatori di handicap, e' consentita la presenza di uno  specialista,
con funzione  di  assistenza  per  l'autonomia  e  la  comunicazione,
individuato dall'ente.