Art. 36 Composizione delle commissioni esaminatrici 1. La commissione per l'accertamento linguistico e' composta da due o piu' docenti di lingua, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alla prova di accertamento linguistico, e da un componente con funzioni di presidente scelto di preferenza tra dirigenti o dipendenti di categoria non inferiore alla categoria D, appartenenti ad uno degli enti di cui all'art. 1. 2. La commissione per le prove d'esame e' composta da tecnici esperti nelle materie oggetto d'esame, scelti di preferenza tra dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in un numero non inferiore a tre, di cui uno con funzioni di presidente. Almeno i due terzi della commissione devono essere esterni rispetto all'ente che bandisce la procedura selettiva. 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse. L'utilizzazione di tale personale non e' consentita se il rapporto di servizio e' stato risolto per licenziamento dall'impiego. 4. La commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri aggiunti nei casi in cui si richieda la valutazione della conoscenza di lingue straniere o di materie nelle quali nessuno dei membri della commissione esaminatrice ha una preparazione specifica. I membri aggiunti partecipano esclusivamente alle operazioni per le quali e' richiesto il loro intervento. 5. La commissione esaminatrice e' supportata, per quanto attiene l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e per gli aspetti organizzativi, dal dirigente della struttura competente. 6. La commissione esaminatrice e' coadiuvata da un dipendente dell'ente che ha avviato la procedura selettiva, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla categoria non inferiore alla C, posizione C2, con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario non ha diritto di voto. 7. La commissione esaminatrice puo' essere supportata da addetti alla vigilanza, scelti di norma tra i dipendenti dell'ente che ha avviato la procedura selettiva, per l'espletamento delle prove d'esame. 8. Nella costituzione della commissione esaminatrice di norma deve essere rispettato il criterio delle pari opportunita' tra donne e uomini, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 22/2010. 9. Non possono far parte della commissione esaminatrice o svolgere le funzioni di segretario della stessa coloro che si trovano in situazione di incompatibilita' con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e coloro che hanno con gli stessi un rapporto di parentela o di affinita' entro il quarto grado. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario in occasione della prima seduta, ovvero subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. La dichiarazione si intende resa e sottoscritta anche attraverso la sottoscrizione del verbale nel quale la circostanza sia stata riportata. 10. La composizione della commissione esaminatrice rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura selettiva, fatti salvi i casi di decesso, incompatibilita' o impedimento sopravvenuti. In tali casi, si provvede alla sostituzione immediata del membro cessato. 11. Le commissioni per le prove d'esame e per l'accertamento linguistico possono essere integrate da un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sottocommissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 ed integrate da un segretario aggiunto. 12. La suddivisione in sottocommissioni e' possibile quando il numero dei candidati ammessi alla procedura selettiva supera le trecento unita' o qualora ci siano motivati presupposti. 13. Nel caso di partecipazione alla procedura selettiva di soggetti portatori di handicap, e' consentita la presenza di uno specialista, con funzione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, individuato dall'ente.