Art. 37 
 
             Insediamento della commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice si insedia  alla  data  fissata  dal
segretario verbalizzante,  precedentemente  concordata  con  tutti  i
componenti la commissione stessa. 
  2. Nella seduta di insediamento, la commissione esaminatrice: 
    a) esamina gli atti preliminari della procedura selettiva; 
    b) prende cognizione delle generalita' dei candidati ammessi,  ai
soli  fini  dell'accertamento  di  eventuali   incompatibilita',   se
l'elenco dei candidati non e' gia'  stato  trasmesso  contestualmente
alla lettera di convocazione; 
    c)  determina  i  criteri  di  valutazione  delle  prove,   anche
attraverso la predisposizione di apposite griglie; 
    d)  qualora   sia   previsto   l'intervento   di   una   societa'
specializzata per lo svolgimento della preselezione o di altra  prova
d'esame, indica al soggetto incaricato le materie e gli argomenti  da
trattare, concordando con esso il numero dei  quesiti,  il  tempo  di
risoluzione e le regole di valutazione; 
    e) stabilisce il  calendario  delle  prove  d'esame,  qualora  lo
stesso non sia gia' stato definito in precedenza; 
    f) prende atto dei criteri di valutazione dei titoli di studio  e
di servizio e stabilisce il punteggio da attribuire ai  titoli  vari,
nel limite del punteggio massimo attribuibile, qualora  la  procedura
selettiva sia per titoli ed esami o per soli titoli.