Art. 37 Insediamento della commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal segretario verbalizzante, precedentemente concordata con tutti i componenti la commissione stessa. 2. Nella seduta di insediamento, la commissione esaminatrice: a) esamina gli atti preliminari della procedura selettiva; b) prende cognizione delle generalita' dei candidati ammessi, ai soli fini dell'accertamento di eventuali incompatibilita', se l'elenco dei candidati non e' gia' stato trasmesso contestualmente alla lettera di convocazione; c) determina i criteri di valutazione delle prove, anche attraverso la predisposizione di apposite griglie; d) qualora sia previsto l'intervento di una societa' specializzata per lo svolgimento della preselezione o di altra prova d'esame, indica al soggetto incaricato le materie e gli argomenti da trattare, concordando con esso il numero dei quesiti, il tempo di risoluzione e le regole di valutazione; e) stabilisce il calendario delle prove d'esame, qualora lo stesso non sia gia' stato definito in precedenza; f) prende atto dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di servizio e stabilisce il punteggio da attribuire ai titoli vari, nel limite del punteggio massimo attribuibile, qualora la procedura selettiva sia per titoli ed esami o per soli titoli.