Art. 38 
 
                Compensi ai componenti le commissioni 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  41,  comma  6,  della  legge  regionale  n.
22/2010,  ai  componenti  delle  commissioni   esaminatrici   esterni
all'ente che ha avviato la procedura selettiva o agli enti  coinvolti
nelle  procedure  selettive  uniche  e'  corrisposto   un   compenso,
determinato con deliberazione  del  competente  organo  di  direzione
politico-amministrativa in misura  non  superiore  a  quella  massima
stabilita con deliberazione della Giunta regionale. 
  2. La Giunta regionale definisce i  compensi  da  corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici delle  procedure  selettive
tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) un compenso base in relazione alla categoria e  posizione  dei
posti da ricoprire; 
    b) un compenso a candidato correlato alla categoria  e  posizione
dei posti da  ricoprire  e  al  numero  di  candidati  esaminati  per
ciascuna prova d'esame. 
  3. Al presidente della commissione esaminatrice spetta un  compenso
aumentato del 20 per cento rispetto a quello  spettante  ai  restanti
componenti delle commissioni. 
  4.  Quando  ne  ricorrono  le  condizioni,  ai   componenti   delle
commissioni esaminatrici compete, in aggiunta ai compensi  stabiliti,
il rimborso delle spese vive documentate e il rimborso chilometrico. 
  5. Ai componenti dimissionari e subentranti  competono  i  compensi
base in misura proporzionale  rispetto  alle  giornate  di  effettiva
partecipazione al lavoro della commissione.