Art. 38 Compensi ai componenti le commissioni 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, della legge regionale n. 22/2010, ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni all'ente che ha avviato la procedura selettiva o agli enti coinvolti nelle procedure selettive uniche e' corrisposto un compenso, determinato con deliberazione del competente organo di direzione politico-amministrativa in misura non superiore a quella massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive tenendo conto dei seguenti criteri: a) un compenso base in relazione alla categoria e posizione dei posti da ricoprire; b) un compenso a candidato correlato alla categoria e posizione dei posti da ricoprire e al numero di candidati esaminati per ciascuna prova d'esame. 3. Al presidente della commissione esaminatrice spetta un compenso aumentato del 20 per cento rispetto a quello spettante ai restanti componenti delle commissioni. 4. Quando ne ricorrono le condizioni, ai componenti delle commissioni esaminatrici compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese vive documentate e il rimborso chilometrico. 5. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi base in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro della commissione.