Art. 39 
 
              Accesso alla qualifica unica dirigenziale 
 
  1.  L'accesso  alla  qualifica  unica  dirigenziale   avviene   con
procedura selettiva per esami cui possono partecipare coloro che sono
in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma  1,  della  legge
regionale n. 22/2010. 
  2. La procedura selettiva consiste in almeno due prove scritte,  di
cui una di carattere teorico-pratico, e in una  prova  orale,  previo
accertamento della lingua italiana o francese, secondo  le  modalita'
di cui all'art. 16. 
  3. La valutazione e' espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova
successiva e' subordinata al superamento della prova precedente. Ogni
prova si intende superata se  i  candidati  riportano  una  votazione
minima di 7/10.  Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla  somma  delle
votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale. 
  4. A parita' di merito, trovano  applicazione  le  disposizioni  in
materia di preferenza di cui all'art. 31, commi 3, 4 e 5. 
  5. Il personale esterno agli enti di cui all'art. 1 destinatario di
incarichi   dirigenziali   e'   sottoposto   all'accertamento   della
conoscenza  della  lingua  francese,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 16, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro. 
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  titolo,
si applicano le  disposizioni  contenute  nel  titolo  I,  in  quanto
compatibili.