Art. 39 Accesso alla qualifica unica dirigenziale 1. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene con procedura selettiva per esami cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 22/2010. 2. La procedura selettiva consiste in almeno due prove scritte, di cui una di carattere teorico-pratico, e in una prova orale, previo accertamento della lingua italiana o francese, secondo le modalita' di cui all'art. 16. 3. La valutazione e' espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva e' subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale e' dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale. 4. A parita' di merito, trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza di cui all'art. 31, commi 3, 4 e 5. 5. Il personale esterno agli enti di cui all'art. 1 destinatario di incarichi dirigenziali e' sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalita' di cui all'art. 16, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro. 6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel titolo I, in quanto compatibili.