Art. 4 Assunzione di personale a tempo indeterminato 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, l'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'art. 1 avviene mediante concorso o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A, anche mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego. 2. Il concorso puo' essere indetto per esami, per titoli ed esami o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A, per soli titoli. 3. Nel bando di concorso sono indicati il numero e la tipologia delle prove, nel rispetto delle seguenti condizioni minime: a) per i profili appartenenti alle categorie C e D, due prove scritte ed una prova orale. Una delle prove scritte puo' essere di tipo teorico-pratico; b) per i profili appartenenti alle categorie A e B, una prova scritta o una prova pratica ed una prova orale. La prova scritta puo' essere di tipo teorico-pratico. 4. Gli enti di cui all'art. 1 possono procedere ad una prova pre-selettiva preliminare alle prove d'esame, consistente in un test a risposta multipla di cultura generale, al fine di determinare un numero massimo di candidati ammissibili alle stesse. 5. L'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego puo' essere subordinato al superamento di apposita prova attitudinale.