Art. 4 
 
            Assunzione di personale a tempo indeterminato 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  41,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
22/2010, l'assunzione a tempo indeterminato del personale degli  enti
di cui all'art. 1  avviene  mediante  concorso  o,  limitatamente  ai
profili appartenenti alla  categoria  A,  anche  mediante  avviamento
degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego. 
  2. Il concorso puo' essere indetto per esami, per titoli  ed  esami
o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A,  per  soli
titoli. 
  3. Nel bando di concorso sono indicati il  numero  e  la  tipologia
delle prove, nel rispetto delle seguenti condizioni minime: 
    a) per i profili appartenenti alle categorie C  e  D,  due  prove
scritte ed una prova orale. Una delle prove scritte  puo'  essere  di
tipo teorico-pratico; 
    b) per i profili appartenenti alle categorie A  e  B,  una  prova
scritta o una prova pratica ed una prova orale. La prova scritta puo'
essere di tipo teorico-pratico. 
  4. Gli enti di cui  all'art.  1  possono  procedere  ad  una  prova
pre-selettiva preliminare alle prove d'esame, consistente in un  test
a risposta multipla di cultura generale, al fine  di  determinare  un
numero massimo di candidati ammissibili alle stesse. 
  5. L'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per  l'impiego
puo'  essere   subordinato   al   superamento   di   apposita   prova
attitudinale.