Art. 40 Procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 5, della legge regionale n. 22/2010, l'Amministrazione regionale, per la copertura di piu' posti disponibili nei diversi enti di cui all'art. 1, puo' bandire procedure selettive uniche. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, gli enti di cui all'art. 1, ad esclusione dell'Amministrazione regionale, comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche, sulla base dell'aggiornamento annuale del piano di programmazione del fabbisogno del personale, specificando la categoria, la posizione e il profilo dei posti da ricoprire e la riserva di posti destinata alla categoria riservataria di cui all'art. 33. 3. L'Amministrazione regionale, acquisite le richieste, procede all'indizione di una o piu' procedure selettive, accorpando i posti individuati dagli enti, avuto riguardo alle competenze professionali richieste e stabilendo se le stesse siano da espletarsi per esami o per titoli ed esami. 4. L'Amministrazione regionale gestisce l'intera procedura selettiva con le modalita' disciplinate dal presente regolamento e approva le relative graduatorie, comunicando inoltre agli enti coinvolti i nominativi dei candidati aventi diritto all'assunzione. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. Per ogni procedura selettiva unica, il bando indica gli enti di assegnazione per ogni posto da ricoprire. 6. Al termine della procedura selettiva unica sono stilate tante graduatorie generali degli idonei quanti sono gli enti coinvolti nella procedura. 7. Il candidato e' collocato esclusivamente nelle graduatorie degli enti per i quali ha fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva unica. 8. Il candidato risultato vincitore in piu' graduatorie generali ha diritto di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunto. Una volta effettuata la scelta, lo stesso decade dalle altre graduatorie generali in cui risulta collocato. 9. Non e' ammessa l'utilizzazione di graduatorie di altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato, salvo che si tratti di graduatorie esitate da procedure selettive uniche espletate ai sensi del presente articolo e per la sola copertura di posti che l'ente interessato abbia previamente individuato nei propri atti di programmazione del fabbisogno di risorse umane. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria. 10. Nei casi di cui al comma 9, l'assunzione e' proposta al candidato avente il punteggio, di cui all'art. 31, commi 1 e 2, piu' elevato, prese in considerazione tutte le graduatorie della procedura selettiva unica. 11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.