Art. 40 
 
   Procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato 
 
  1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 41,  comma  5,  della
legge regionale  n.  22/2010,  l'Amministrazione  regionale,  per  la
copertura di piu' posti disponibili nei diversi enti di cui  all'art.
1, puo' bandire procedure selettive uniche. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, gli enti di cui  all'art.  1,  ad
esclusione dell'Amministrazione regionale, comunicano alla  struttura
regionale competente in materia di programmazione del  fabbisogno  di
risorse umane i dati per l'avvio delle  procedure  selettive  uniche,
sulla base dell'aggiornamento annuale del piano di programmazione del
fabbisogno del personale, specificando la categoria, la  posizione  e
il profilo dei posti da ricoprire e la  riserva  di  posti  destinata
alla categoria riservataria di cui all'art. 33. 
  3. L'Amministrazione regionale,  acquisite  le  richieste,  procede
all'indizione di una o piu' procedure selettive, accorpando  i  posti
individuati dagli enti, avuto riguardo alle competenze  professionali
richieste e stabilendo se le stesse siano da espletarsi per  esami  o
per titoli ed esami. 
  4.  L'Amministrazione   regionale   gestisce   l'intera   procedura
selettiva con le modalita' disciplinate dal  presente  regolamento  e
approva  le  relative  graduatorie,  comunicando  inoltre  agli  enti
coinvolti i nominativi dei candidati aventi  diritto  all'assunzione.
Le graduatorie  approvate  sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale
dell'Amministrazione  regionale  e  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  5. Per ogni procedura selettiva unica, il bando indica gli enti  di
assegnazione per ogni posto da ricoprire. 
  6. Al termine della procedura selettiva unica  sono  stilate  tante
graduatorie generali degli idonei  quanti  sono  gli  enti  coinvolti
nella procedura. 
  7. Il candidato e' collocato esclusivamente nelle graduatorie degli
enti per i quali ha fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto
di presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura
selettiva unica. 
  8. Il candidato risultato vincitore in piu' graduatorie generali ha
diritto di scegliere  l'ente  e  il  posto  presso  il  quale  essere
assunto. Una volta effettuata la scelta, lo stesso decade dalle altre
graduatorie generali in cui risulta collocato. 
  9. Non e' ammessa l'utilizzazione di graduatorie di altri enti  per
le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  salvo  che  si  tratti   di
graduatorie esitate da procedure selettive uniche espletate ai  sensi
del presente articolo e per la sola copertura  di  posti  che  l'ente
interessato  abbia  previamente  individuato  nei  propri   atti   di
programmazione del fabbisogno di risorse  umane.  In  tali  casi,  la
rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla  collocazione
nella graduatoria. 
  10. Nei casi di  cui  al  comma  9,  l'assunzione  e'  proposta  al
candidato avente il punteggio, di cui all'art. 31, commi 1 e 2,  piu'
elevato, prese in considerazione tutte le graduatorie della procedura
selettiva unica. 
  11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano  le
disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.