Art. 42 Disposizioni particolari per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, se compatibili, alle procedure selettive per l'assunzione negli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.