Art. 42 
Disposizioni particolari per il personale del Corpo  forestale  della
  Valle  d'Aosta  e  per  il  personale  professionista   del   Corpo
  valdostano dei vigili del fuoco. 
  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano,  se
compatibili, alle procedure selettive per l'assunzione negli organici
del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del  Corpo  valdostano  dei
vigili del fuoco.