Art. 5 
 
             Assunzione di personale a tempo determinato 
 
  1. L'assunzione a tempo determinato del personale degli enti di cui
all'art. 1 e' effettuata secondo il seguente ordine di priorita': 
    a)  ordine  di  graduatoria  dei  soggetti  risultati  idonei  in
concorsi o selezioni in corso di validita' per posti di pari profilo,
con priorita' per le graduatorie di concorso; 
    b)  ordine  di  graduatoria  dei  soggetti  risultati  idonei  in
concorsi o selezioni in corso di validita' per la copertura di  posti
di pari categoria e posizione di diverso profilo, purche' in possesso
dei  prescritti  requisiti  professionali,  con  priorita'   per   le
graduatorie di concorso; 
    c) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego.
In tal caso, l'assunzione puo' essere subordinata al  superamento  di
apposita prova attitudinale; 
    d) indizione di apposita selezione il cui bando deve indicare  il
numero e la  tipologia  delle  prove,  nel  rispetto  delle  seguenti
condizioni minime: 
      1) per i profili appartenenti alle categorie C e D,  una  prova
scritta e una prova orale; 
      2) per i profili  appartenenti  alla  categoria  B,  una  prova
pratica, o una prova scritta o una prova orale. 
  2. Nel caso in cui il candidato, chiamato  da  una  graduatoria  di
concorso  o  di  selezione,  rinunci  per   due   volte   consecutive
all'assunzione  a  tempo  determinato,  lo  stesso   e'   ricollocato
all'ultima  posizione  utile   della   graduatoria   ai   soli   fini
dell'assunzione a tempo determinato. 
  3.  In  caso  di  assenze  non  superiori  a  trenta  giorni,   per
particolari profili professionali legati all'assistenza alla  persona
in ambito scolastico, educativo e socio-assistenziale,  il  candidato
chiamato ad assumere  servizio  a  tempo  determinato  deve  rendersi
reperibile entro le ore 14:00 del giorno in cui avviene la  chiamata,
da effettuarsi mediante fonogramma.