Art. 5 Assunzione di personale a tempo determinato 1. L'assunzione a tempo determinato del personale degli enti di cui all'art. 1 e' effettuata secondo il seguente ordine di priorita': a) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi o selezioni in corso di validita' per posti di pari profilo, con priorita' per le graduatorie di concorso; b) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi o selezioni in corso di validita' per la copertura di posti di pari categoria e posizione di diverso profilo, purche' in possesso dei prescritti requisiti professionali, con priorita' per le graduatorie di concorso; c) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego. In tal caso, l'assunzione puo' essere subordinata al superamento di apposita prova attitudinale; d) indizione di apposita selezione il cui bando deve indicare il numero e la tipologia delle prove, nel rispetto delle seguenti condizioni minime: 1) per i profili appartenenti alle categorie C e D, una prova scritta e una prova orale; 2) per i profili appartenenti alla categoria B, una prova pratica, o una prova scritta o una prova orale. 2. Nel caso in cui il candidato, chiamato da una graduatoria di concorso o di selezione, rinunci per due volte consecutive all'assunzione a tempo determinato, lo stesso e' ricollocato all'ultima posizione utile della graduatoria ai soli fini dell'assunzione a tempo determinato. 3. In caso di assenze non superiori a trenta giorni, per particolari profili professionali legati all'assistenza alla persona in ambito scolastico, educativo e socio-assistenziale, il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato deve rendersi reperibile entro le ore 14:00 del giorno in cui avviene la chiamata, da effettuarsi mediante fonogramma.