Art. 6 Utilizzo delle graduatorie di altri enti 1. Gli enti di cui all'art. 1, per l'assunzione di personale a tempo determinato, qualora non abbiano proprie graduatorie di concorso o di selezione in corso di validita', possono utilizzare, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale, la graduatoria di un altro ente di cui all'art. 1, previa stipula di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione in graduatoria.