Art. 6 
 
              Utilizzo delle graduatorie di altri enti 
 
  1. Gli enti di cui all'art. 1,  per  l'assunzione  di  personale  a
tempo  determinato,  qualora  non  abbiano  proprie  graduatorie   di
concorso o di selezione in corso di  validita',  possono  utilizzare,
senza maggiori o nuovi oneri a carico  della  finanza  regionale,  la
graduatoria di un altro ente di cui all'art.  1,  previa  stipula  di
apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni  concernenti  le
relazioni sindacali. In tali casi,  la  rinuncia  all'assunzione  non
determina conseguenze sulla collocazione in graduatoria.