Art. 7 
 
                       Assunzioni obbligatorie 
 
  1.  Gli  enti  di  cui  all'art.  1  provvedono   alle   assunzioni
obbligatorie di lavoratori appartenenti alle categorie  protette  con
le modalita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68  (Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili), e  con  riferimento  ad  ogni  altra
disposizione vigente in materia all'atto dell'assunzione. 
  2. Ogni ente di cui all'art. 1 gestisce autonomamente la  procedura
di assunzione, previa applicazione di  quanto  previsto  all'art.  4,
comma 4, della legge n. 68/1999.