Art. 7 Assunzioni obbligatorie 1. Gli enti di cui all'art. 1 provvedono alle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e con riferimento ad ogni altra disposizione vigente in materia all'atto dell'assunzione. 2. Ogni ente di cui all'art. 1 gestisce autonomamente la procedura di assunzione, previa applicazione di quanto previsto all'art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999.