Art. 8 
 
                    Requisiti generali e speciali 
 
  1. L'ammissione alle procedure selettive degli enti di cui all'art.
1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere cittadino italiano  o  cittadino  di  uno  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea.  Gli  italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani; 
    b) aver raggiunto il diciottesimo anno di eta'.  Disposizioni  di
leggi speciali possono  prevedere  un  limite  massimo  di  eta'  per
l'ammissione alle procedure selettive; 
    c) idoneita' fisica, accertata dall'ente, nei casi  espressamente
previsti dalla normativa vigente; 
    d) conoscenza delle lingue italiana e francese; 
    e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
    f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva
per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo; 
    g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per
motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
    h)  non  aver  riportato  condanne  penali  o  provvedimenti   di
prevenzione o  altre  misure  che  escludono,  secondo  la  normativa
vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con  una  pubblica
amministrazione; 
    i)  titolo  di  studio  ed  eventuali  abilitazioni  o  requisiti
professionali speciali  stabiliti,  di  volta  in  volta,  nel  bando
relativo alla procedura selettiva. 
  2. I requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del
termine stabilito dal bando relativo alla procedura selettiva per  la
presentazione della domanda di  partecipazione,  nonche'  al  momento
della stipulazione del contratto, salvo se diversamente previsto  dal
bando stesso.