Art. 8 Requisiti generali e speciali 1. L'ammissione alle procedure selettive degli enti di cui all'art. 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani; b) aver raggiunto il diciottesimo anno di eta'. Disposizioni di leggi speciali possono prevedere un limite massimo di eta' per l'ammissione alle procedure selettive; c) idoneita' fisica, accertata dall'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente; d) conoscenza delle lingue italiana e francese; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo; g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione; h) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione; i) titolo di studio ed eventuali abilitazioni o requisiti professionali speciali stabiliti, di volta in volta, nel bando relativo alla procedura selettiva. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando relativo alla procedura selettiva per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento della stipulazione del contratto, salvo se diversamente previsto dal bando stesso.