Art. 9 Cittadinanza italiana 1. Non puo' prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana nei seguenti casi: a) per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale; b) per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale e armiere; c) per il personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco; d) per il personale appartenente alla polizia locale.