Art. 9 
 
                        Cittadinanza italiana 
 
  1. Non puo' prescindersi dal requisito della cittadinanza  italiana
nei seguenti casi: 
    a) per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale; 
    b) per il personale appartenente al Corpo forestale  della  Valle
d'Aosta,  limitatamente  ai  profili  professionali  di   funzionario
forestale,  ispettore  forestale,  sovrintendente  forestale,  agente
forestale e armiere; 
    c) per il personale  professionista  dell'area  operativa-tecnica
del Corpo valdostano dei vigili del fuoco; 
    d) per il personale appartenente alla polizia locale.