Art. 11 
 
         Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. 
                            Bonus energia 
 
  1. L'autorizzazione di spesa, per l'anno 2013, per il bonus energia
a sostegno delle famiglie a basso reddito di  cui  all'art.  6  della
legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie
ed urgenti in funzione anti-crisi per il  sostegno  alle  famiglie  e
alle imprese), determinata in € 1.500.000  dall'art.  3  della  legge
regiopnale n. 31/2012, e' rideterminata  per  lo  stesso  anno  in  €
2.070.000 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per  altri  interventi
di finanza locale - parz.). 
  2. Il comma 2 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  31/2012  e'
abrogato. 
  3. La Regione assicura, per l'anno  2012,  il  finanziamento  delle
domande gia' pervenute per il bonus energia di cui all'art.  6  della
legge  regionale  n.   1/2009.   L'autorizzazione   di   spesa   gia'
rideterminata in € 2.000.727,29 dall'art. 2,  comma  6,  della  legge
regionale 21 novembre  2012,  n.  30  (Adeguamento  del  bilancio  di
previsione per l'anno 2012 agli  obiettivi  complessivi  di  politica
economica  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica  previsti  dal
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario).  Modifiche  a  disposizioni  legislative),  e'
incrementata di 70.000 euro  (UPB  1.4.2.11  Interventi  correnti  di
finanza  locale  con  vincolo  di  destinazione  nel  settore   delle
politiche sociali - parz.).