Art. 11 Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia 1. L'autorizzazione di spesa, per l'anno 2013, per il bonus energia a sostegno delle famiglie a basso reddito di cui all'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), determinata in € 1.500.000 dall'art. 3 della legge regiopnale n. 31/2012, e' rideterminata per lo stesso anno in € 2.070.000 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.). 2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2012 e' abrogato. 3. La Regione assicura, per l'anno 2012, il finanziamento delle domande gia' pervenute per il bonus energia di cui all'art. 6 della legge regionale n. 1/2009. L'autorizzazione di spesa gia' rideterminata in € 2.000.727,29 dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative), e' incrementata di 70.000 euro (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).