Art. 13 
 
                    Recupero del maggior gettito 
                   dell'imposta municipale propria 
 
  1. I Comuni, in relazione a quanto stabilito  dall'art.  13,  comma
17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  (Disposizioni  urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
trasferiscono alla Regione gli importi dovuti e accantonati a  titolo
di maggior gettito dell'imposta municipale propria, anche al fine  di
assicurare il riversamento dei relativi importi ai Comuni  che  hanno
contabilizzato un minor gettito. 
  2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere
del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i  criteri
di trasferimento  e  le  modalita'  di  regolazione  contabile  degli
importi di cui al comma 1.