Art. 13 Recupero del maggior gettito dell'imposta municipale propria 1. I Comuni, in relazione a quanto stabilito dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, trasferiscono alla Regione gli importi dovuti e accantonati a titolo di maggior gettito dell'imposta municipale propria, anche al fine di assicurare il riversamento dei relativi importi ai Comuni che hanno contabilizzato un minor gettito. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i criteri di trasferimento e le modalita' di regolazione contabile degli importi di cui al comma 1.