Art. 14 Modifcazione alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), e' sostituito dal seguente: «3. Le opere sono realizzate dal Comune di Aosta o dalla Regione. In quest'ultimo caso, il Comune, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa e concorda le modalita' di trasferimento dei finanziamenti necessari. La Giunta regionale e' autorizzata, con propria deliberazione, ad iscrivere e ad accertare nelle contabilita' speciali dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale l'intera somma necessaria alla realizzazione dell'opera, oggetto di trasferimento da parte del Comune, e ad apportare le conseguenti variazioni nello stato di previsione delle spese.».