Art. 14 
 
                  Modifcazione alla legge regionale 
                       14 novembre 2011, n. 27 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 14  novembre  2011,
n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale  dell'autonomia),
e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le opere sono realizzate dal Comune di Aosta o dalla Regione.
In quest'ultimo caso, il Comune, prima dell'avvio delle procedure  di
aggiudicazione dei lavori, provvede ad  assicurare  alla  Regione  la
copertura della spesa e concorda le modalita'  di  trasferimento  dei
finanziamenti necessari. La  Giunta  regionale  e'  autorizzata,  con
propria deliberazione, ad iscrivere e ad accertare nelle contabilita'
speciali  dello  stato  di  previsione  delle  entrate  del  bilancio
regionale l'intera somma necessaria  alla  realizzazione  dell'opera,
oggetto di trasferimento da parte  del  Comune,  e  ad  apportare  le
conseguenti variazioni nello stato di previsione delle spese.».