Art. 15 
 
                Finanziamento del Piano straordinario 
             di interventi di natura agricolo -forestale 
 
  1. Per  la  realizzazione  di  interventi  straordinari  diretti  a
favorire  l'occupazione  di   lavoratrici   di   eta'   superiore   a
quarantacinque anni e di lavoratori di  eta'  superiore  a  cinquanta
anni   che,   per   limitazioni   fisiche   o    per    problematiche
socio-familiari, siano svantaggiati nell'inserimento nel mercato  del
lavoro, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi
regionali 27  luglio  1989,  n.  44  (Norme  concernenti  i  cantieri
forestali,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico  dei
relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi  in  materia
di  sistemazioni  idraulico-forestali  e  difesa   del   suolo),   e'
autorizzata, per l'anno 2013, una spesa di € 2.400.000 (UPB  1.2.1.12
- 1.2.3.10 - 1.2.3.11 - 1.10.1.10 - 1.14.2.10 - 1.14.5.10 - 1.14.5.20
- 1.14.6.20). 
  2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede: 
    a) per € 2.000.000,  a  valere  sulle  maggiori  entrate  di  cui
all'art. 33; 
    b) per € 400.000, mediante  l'utilizzo  per  pari  importo  delle
risorse iscritte nello stato di previsione della spesa  del  bilancio
della  Regione  per  il   triennio   2013/2015   nell'UPB   1.10.2.10
(Interventi per la tutela e la promozione della zootecnia). 
  3. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 2,  lettera  b),
la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  apportare,  con   propria
deliberazione, su proposta  dell'assessore  regionale  competente  in
materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.