Art. 15 Finanziamento del Piano straordinario di interventi di natura agricolo -forestale 1. Per la realizzazione di interventi straordinari diretti a favorire l'occupazione di lavoratrici di eta' superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni che, per limitazioni fisiche o per problematiche socio-familiari, siano svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e' autorizzata, per l'anno 2013, una spesa di € 2.400.000 (UPB 1.2.1.12 - 1.2.3.10 - 1.2.3.11 - 1.10.1.10 - 1.14.2.10 - 1.14.5.10 - 1.14.5.20 - 1.14.6.20). 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede: a) per € 2.000.000, a valere sulle maggiori entrate di cui all'art. 33; b) per € 400.000, mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.10.2.10 (Interventi per la tutela e la promozione della zootecnia). 3. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.