Art. 16 Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)) 1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unita' operativa di microbiologia), gia' autorizzato dall'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 31/2012 in € 5.100.000 per il 2013 e' incrementato di 310.000 euro (UPB 01.14.01.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.). 2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), prorogata fino al 31 dicembre 2015 e rideterminata in annui euro 200.000 per il triennio 2013/2015 dall'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 31/2012, e' incrementata per l'anno 2013 di 90.000 euro (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.). 3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della legge regionale n. 30/2011.