Art. 16 
 
                 Agenzia regionale per la protezione 
                        dell'ambiente (ARPA)) 
 
  1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995,
n.  41  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale   per   la   protezione
dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito  dell'Unita'  sanitaria
locale  della  Valle  d'Aosta,  del  Dipartimento  di  prevenzione  e
dell'Unita' operativa di microbiologia), gia'  autorizzato  dall'art.
23, comma 1, della legge regionale n. 31/2012 in € 5.100.000  per  il
2013 e' incrementato di 310.000 euro (UPB 01.14.01.10 Interventi  per
la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del  paesaggio  -
parz.). 
  2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 15,  comma
2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21  (Legge  finanziaria
per gli anni  2004/2006),  prorogata  fino  al  31  dicembre  2015  e
rideterminata  in  annui  euro  200.000  per  il  triennio  2013/2015
dall'art.  23,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  31/2012,   e'
incrementata  per  l'anno  2013  di  90.000  euro   (UPB   01.14.1.20
Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente  e
del paesaggio - parz.). 
  3.  Per  la  spesa  di  personale,  resta  fermo  quanto  stabilito
dall'art. 57, comma 3, della legge regionale n. 30/2011.